Sentenza 266/2022 (ECLI:IT:COST:2022:266)
Massima numero 45249
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
10/11/2022; Decisione del
10/11/2022
Deposito del 22/12/2022; Pubblicazione in G. U. 28/12/2022
Titolo
Circolazione stradale - Codice della strada - Violazione del divieto di inversione di marcia nelle autostrade - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del trasgressore - Applicazione a qualsiasi tratto autostradale, compresi i piazzali antistanti ai caselli di entrata e di uscita - Denunciata violazione del diritto di difesa e del principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 047002).
Circolazione stradale - Codice della strada - Violazione del divieto di inversione di marcia nelle autostrade - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del trasgressore - Applicazione a qualsiasi tratto autostradale, compresi i piazzali antistanti ai caselli di entrata e di uscita - Denunciata violazione del diritto di difesa e del principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 047002).
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Firenze in riferimento agli artt. 24 e 27, secondo comma, Cost. - dell'art. 176, comma 22, cod. strada che, con riguardo alla violazione del divieto di inversione di marcia nelle autostrade e alla connessa sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del trasgressore, ne prevede l'applicazione a qualsiasi tratto autostradale, compresi i piazzali antistanti ai caselli di entrata e di uscita. Il rimettente assume in modo stringato che il diritto di difesa sarebbe violato per il solo fatto che chi sia colpito da una sanzione amministrativa abbia l'onere di impugnarla e di chiederne al giudice la sospensione per evitarne l'immediata esecutività, mentre tale esecutività è, in realtà, caratteristica ordinaria di ogni provvedimento amministrativo. Inoltre muove dal presupposto - mai affermato dalla Corte costituzionale e a supporto del quale sarebbe stato necessario un adeguato iter argomentativo - secondo cui il principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva sarebbe applicabile anche alle sanzioni amministrative.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Firenze in riferimento agli artt. 24 e 27, secondo comma, Cost. - dell'art. 176, comma 22, cod. strada che, con riguardo alla violazione del divieto di inversione di marcia nelle autostrade e alla connessa sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del trasgressore, ne prevede l'applicazione a qualsiasi tratto autostradale, compresi i piazzali antistanti ai caselli di entrata e di uscita. Il rimettente assume in modo stringato che il diritto di difesa sarebbe violato per il solo fatto che chi sia colpito da una sanzione amministrativa abbia l'onere di impugnarla e di chiederne al giudice la sospensione per evitarne l'immediata esecutività, mentre tale esecutività è, in realtà, caratteristica ordinaria di ogni provvedimento amministrativo. Inoltre muove dal presupposto - mai affermato dalla Corte costituzionale e a supporto del quale sarebbe stato necessario un adeguato iter argomentativo - secondo cui il principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva sarebbe applicabile anche alle sanzioni amministrative.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 176
co. 22
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 27
co. 2
Altri parametri e norme interposte