Sentenza 61/2006 (ECLI:IT:COST:2006:61)
Massima numero 30191
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  06/02/2006;  Decisione del  06/02/2006
Deposito del 16/02/2006; Pubblicazione in G. U. 22/02/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 61/06. STATO CIVILE - FIGLIO LEGITTIMO - ACQUISIZIONE AUTOMATICA DEL COGNOME DEL PADRE - MANIFESTAZIONE DI DIVERSA CONCORDE VOLONTÀ DEI CONIUGI - IRRILEVANZA - DENUNCIATA LESIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO NELL'AMBITO FAMILIARE, DISCRIMINAZIONE, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E PARI DIGNITÀ - RICHIESTA DI INTERVENTO MANIPOLATIVO ESORBITANTE DAI POTERI DELLA CORTE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 143-bis, 236, 237, secondo comma, 262, 299, terzo comma, del codice civile, e degli artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il figlio legittimo acquisti automaticamente il cognome del padre, anche quando vi sia in proposito una diversa volontà dei coniugi, legittimamente manifestata. Infatti, l'intervento che si invoca con l'ordinanza di rimessione richiede una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte. Nonostante l'attenzione del rimettente a circoscrivere il petitum, viene comunque lasciata aperta una serie di opzioni, che vanno da quella di rimettere la scelta del cognome esclusivamente alla volontà dei coniugi, ovvero di consentire ai coniugi che abbiano raggiunto un accordo di derogare ad una regola pur sempre valida, a quella di richiedere che la scelta dei coniugi debba avvenire una sola volta, con effetto per tutti i figli, ovvero debba essere espressa all'atto della nascita di ciascuno. Tenuto conto del vuoto di regole che determinerebbe una caducazione della disciplina denunciata, non è ipotizzabile neppure una pronuncia che, accogliendo la questione di costituzionalità, demandi ad un futuro intervento del legislatore la successiva regolamentazione organica della materia.

- Nel richiamare i propri precedenti in materia, ossia le ordinanze n. 176 e n. 586/1988, la Corte ha rimarcato che l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'eguaglianza fra uomo e donna.



Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 143  co. 

codice civile    n.   art. 236  co. 

codice civile    n.   art. 237  co. 2

codice civile    n.   art. 262  co. 

codice civile    n.   art. 299  co. 3

decreto del Presidente della Repubblica  03/11/2000  n. 396  art. 33  co. 

decreto del Presidente della Repubblica  03/11/2000  n. 396  art. 34  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29  co. 2

Altri parametri e norme interposte