Sentenza 63/2006 (ECLI:IT:COST:2006:63)
Massima numero 30193
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  06/02/2006;  Decisione del  06/02/2006
Deposito del 16/02/2006; Pubblicazione in G. U. 22/02/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 63/06. SALUTE (TUTELA DELLA) - DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI CHIUSI APERTI AL PUBBLICO - DISCIPLINA STATALE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA LESIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTE DELLA REGIONE IN RELAZIONE A NORMATIVA DI ATTUAZIONE DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI STATALI, NONCHÉ INTERFERENZA CON L'ORDINAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE RIENTRANTI NELLA POTESTÀ LEGISLATIVA RESIDUALE DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
È infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Regione Toscana in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dell'art. 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in quanto disciplina il procedimento di accertamento delle infrazioni al divieto di fumo in locali chiusi aperti al pubblico. La natura di principio fondamentale del divieto di fumo, ricadente nella materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., e la correlativa competenza statale ad individuare sia le fattispecie di illecito amministrativo sia la misura delle sanzioni corrispondenti, si riflettono, infatti, inevitabilmente sulla disciplina del procedimento - strettamente strumentale rispetto alla effettività del divieto - volto ad accertare in concreto le trasgressioni e ad irrogare le sanzioni medesime, atteso che l'imprescindibile esigenza di uniformità, che vale a qualificare come principi fondamentali le norme individuatrici delle fattispecie di illecito e le relative sanzioni, è sottesa anche alla regolamentazione del procedimento finalizzato alla loro applicazione. L'esigenza di uniformità della disciplina del procedimento, ove si consideri che il divieto di fumo ricade nella materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente, nondimeno si concilia con l'interesse costituzionalmente tutelato delle Regioni a far valere, nella predisposizione delle norme legislative, le proprie specifiche esigenze. La norma statale impugnata prevede, infatti, alla luce del principio della leale collaborazione, che la ridefinizione del procedimento sia affidata ad un accordo fra Stato e Regioni da raggiungersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e Province autonome. Né è ravvisabile nella norma impugnata la lamentata violazione del quarto comma dell'art. 117 Cost., per interferenza statale nell'ordinamento e nell'organizzazione regionale, di competenza legislativa residuale delle Regioni, in quanto all'esercizio della funzione legislativa corrisponde il dovere delle pubbliche amministrazioni, statali, regionali e locali, di dare applicazione, secondo le proprie competenze, alle norme di legge validamente in vigore.

- Competenza legislativa in materia di determinazione delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo: sentenza n. 361/2003.

- Sul criterio per il riparto fra Stato e Regioni della competenza legislativa per la prescrizione di sanzioni amministrative, cfr. sentenza n. 28/1996; sulla "vigilanza", come accessorio naturale della competenza sanzionatoria statale e regionale, cfr. sentenza n. 384/2005.

Atti oggetto del giudizio

legge  16/01/2003  n. 3  art. 51  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte