Ordinanza 64/2006 (ECLI:IT:COST:2006:64)
Massima numero 30194
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
06/02/2006; Decisione del
06/02/2006
Deposito del 16/02/2006; Pubblicazione in G. U. 22/02/2006
Massime associate alla pronuncia:
30195
Titolo
ORD. 64/06 A. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ - OCCUPAZIONE USURPATIVA DI SUOLI EDIFICABILI DI PROPRIETÀ PRIVATA - FATTISPECIE ANTERIORE AL 30 SETTEMBRE 1996 - AZIONE DEL PROPRIETARIO LIMITATA AL SOLO RISARCIMENTO DEL DANNO E APPLICAZIONE DI CRITERI RIDUTTIVI PER LA DETERMINAZIONE DEL QUANTUM RISARCITORIO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, INGIUSTIFICATO PRIVILEGIO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, LESIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA SOLTANTO A CARICO DI PRIVATI IN ASTRATTO TITOLARI DEL CREDITO RISARCITORIO A MISURA INTEGRALE, IRRILEVANZA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILI, LIMITAZIONE DEL SINDACATO DELLA CORTE DEI CONTI, ECCESSO DI DELEGA, LESIONE DEI PRINCIPÎ DEL GIUSTO PROCESSO - OMESSA VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA SUL GIUDIZIO 'A QUO' DI MODIFICA LEGISLATIVA GIÀ IN VIGORE AL MOMENTO DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 64/06 A. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ - OCCUPAZIONE USURPATIVA DI SUOLI EDIFICABILI DI PROPRIETÀ PRIVATA - FATTISPECIE ANTERIORE AL 30 SETTEMBRE 1996 - AZIONE DEL PROPRIETARIO LIMITATA AL SOLO RISARCIMENTO DEL DANNO E APPLICAZIONE DI CRITERI RIDUTTIVI PER LA DETERMINAZIONE DEL QUANTUM RISARCITORIO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, INGIUSTIFICATO PRIVILEGIO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, LESIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA SOLTANTO A CARICO DI PRIVATI IN ASTRATTO TITOLARI DEL CREDITO RISARCITORIO A MISURA INTEGRALE, IRRILEVANZA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILI, LIMITAZIONE DEL SINDACATO DELLA CORTE DEI CONTI, ECCESSO DI DELEGA, LESIONE DEI PRINCIPÎ DEL GIUSTO PROCESSO - OMESSA VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA SUL GIUDIZIO 'A QUO' DI MODIFICA LEGISLATIVA GIÀ IN VIGORE AL MOMENTO DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, secondo e terzo comma, 53, 76, 97, 100, secondo comma, e 111 della Costituzione, degli artt. 55, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, nella parte in cui limita l'azione del proprietario al solo risarcimento del danno ed estende l'applicazione dei criteri di più contenuta determinazione del quantum risarcitorio anche alle ipotesi di occupazione usurpativa di suoli edificabili di proprietà privata poste in essere anteriormente al 30 settembre 1996, ivi comprese le ipotesi in cui l'irreversibile destinazione dei suoli privati sia avvenuta a termini di efficacia già scaduti del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità. Il rimettente, infatti, ha omesso di valutare l'incidenza sul giudizio a quo della modifica legislativa subita dalla norma impugnata ad opera dell'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, già in vigore al momento dell'ordinanza di rimessione, con cui è stato soppresso, fra l'altro, l'inciso "o dichiarativo della pubblica utilità", che ha comportato la eliminazione dall'ambito di applicazione della regola risarcitoria riduttiva dell'ipotesi di assenza di valido ed efficace provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, con la conseguenza che l'omessa valutazione di tale incidenza si traduce in una carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione.
- Sentenze citate nn. 328 e 304/2003, n. 376/2000; ordinanze n. 435/2004, nn. 187, 152 e 144/2003.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, secondo e terzo comma, 53, 76, 97, 100, secondo comma, e 111 della Costituzione, degli artt. 55, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, nella parte in cui limita l'azione del proprietario al solo risarcimento del danno ed estende l'applicazione dei criteri di più contenuta determinazione del quantum risarcitorio anche alle ipotesi di occupazione usurpativa di suoli edificabili di proprietà privata poste in essere anteriormente al 30 settembre 1996, ivi comprese le ipotesi in cui l'irreversibile destinazione dei suoli privati sia avvenuta a termini di efficacia già scaduti del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità. Il rimettente, infatti, ha omesso di valutare l'incidenza sul giudizio a quo della modifica legislativa subita dalla norma impugnata ad opera dell'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, già in vigore al momento dell'ordinanza di rimessione, con cui è stato soppresso, fra l'altro, l'inciso "o dichiarativo della pubblica utilità", che ha comportato la eliminazione dall'ambito di applicazione della regola risarcitoria riduttiva dell'ipotesi di assenza di valido ed efficace provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, con la conseguenza che l'omessa valutazione di tale incidenza si traduce in una carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione.
- Sentenze citate nn. 328 e 304/2003, n. 376/2000; ordinanze n. 435/2004, nn. 187, 152 e 144/2003.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
08/06/2001
n. 325
art. 55
co. 1
decreto legislativo
08/06/2001
n. 325
art. 55
co. 2
decreto legislativo
08/06/2001
n. 327
art. 55
co. 1
decreto legislativo
08/06/2001
n. 327
art. 55
co. 2
decreto legislativo
27/12/2002
n. 302
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 42
co. 2
Costituzione
art. 42
co. 3
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 100
co. 2
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte