Ordinanza 65/2006 (ECLI:IT:COST:2006:65)
Massima numero 30196
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
06/02/2006; Decisione del
06/02/2006
Deposito del 16/02/2006; Pubblicazione in G. U. 22/02/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 65/06. PREVIDENZA E ASSISTENZA - PENSIONE DI REVERSIBILITÀ - CONIUGE DIVORZIATO CON SENTENZA NON DEFINITIVA - DIRITTO ALLA PERCEZIONE DI QUOTA DELLA PENSIONE - CONDIZIONI - TITOLARITÀ DELL'ASSEGNO DIVORZIALE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UOMO E DELLA FAMIGLIA - 'JUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
ORD. 65/06. PREVIDENZA E ASSISTENZA - PENSIONE DI REVERSIBILITÀ - CONIUGE DIVORZIATO CON SENTENZA NON DEFINITIVA - DIRITTO ALLA PERCEZIONE DI QUOTA DELLA PENSIONE - CONDIZIONI - TITOLARITÀ DELL'ASSEGNO DIVORZIALE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UOMO E DELLA FAMIGLIA - 'JUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Testo
Restituzione degli atti al giudice a quo affinché valuti, alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo, la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nel testo sostituito dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, nella parte in cui subordina l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità in favore del coniuge divorziato alla titolarità da parte di questi dell'assegno di mantenimento determinato ai sensi dell'art. 5 della stessa legge. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge 28 dicembre 2005, n. 263, che all'art. 5 stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 9, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell'assegno deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale.
Restituzione degli atti al giudice a quo affinché valuti, alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo, la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nel testo sostituito dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, nella parte in cui subordina l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità in favore del coniuge divorziato alla titolarità da parte di questi dell'assegno di mantenimento determinato ai sensi dell'art. 5 della stessa legge. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge 28 dicembre 2005, n. 263, che all'art. 5 stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 9, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell'assegno deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale.
Atti oggetto del giudizio
legge
01/12/1970
n. 898
art. 9
co.
legge
06/03/1987
n. 74
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Altri parametri e norme interposte