Ordinanza 66/2006 (ECLI:IT:COST:2006:66)
Massima numero 30197
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
06/02/2006; Decisione del
06/02/2006
Deposito del 16/02/2006; Pubblicazione in G. U. 22/02/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 66/06. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - CONTROVERSIE RELATIVE AI C.D. CONTRATTI DI MASSA - ESCLUSIONE DEL GIUDIZIO SECONDO EQUITÀ - IMPOSSIBILITÀ DI AUTODIFESA NELL'EVENTUALE GIUDIZIO DI APPELLO DINANZI AL TRIBUNALE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE IPOTETICA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ
ORD. 66/06. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - CONTROVERSIE RELATIVE AI C.D. CONTRATTI DI MASSA - ESCLUSIONE DEL GIUDIZIO SECONDO EQUITÀ - IMPOSSIBILITÀ DI AUTODIFESA NELL'EVENTUALE GIUDIZIO DI APPELLO DINANZI AL TRIBUNALE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE IPOTETICA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, nella parte in cui prevede che il giudice di pace non può decidere secondo equità le cause attinenti ai contratti stipulati mediante moduli o formulari, e ciò indipendentemente dal valore delle medesime. Il giudice a quo, infatti, prospettando la questione in base all'assunto per cui, in caso di giudizio di appello avverso la sentenza del giudice di pace, non essendo consentita l'autodifesa dinanzi al tribunale, per l'appellato non abbiente risulterebbe, di fatto, vanificata la garanzia costituzionale della difesa, pone la questione in via del tutto ipotetica, sia perché nel giudizio a quo la parte è difesa da un avvocato, sicché non si pone alcun problema in merito all'autodifesa, sia perché la medesima è prospettata in vista di un futuro, eventuale giudizio di appello che dovrà essere deciso da un giudice diverso dall'attuale rimettente.
- Ordinanza citata n. 153/2002.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, nella parte in cui prevede che il giudice di pace non può decidere secondo equità le cause attinenti ai contratti stipulati mediante moduli o formulari, e ciò indipendentemente dal valore delle medesime. Il giudice a quo, infatti, prospettando la questione in base all'assunto per cui, in caso di giudizio di appello avverso la sentenza del giudice di pace, non essendo consentita l'autodifesa dinanzi al tribunale, per l'appellato non abbiente risulterebbe, di fatto, vanificata la garanzia costituzionale della difesa, pone la questione in via del tutto ipotetica, sia perché nel giudizio a quo la parte è difesa da un avvocato, sicché non si pone alcun problema in merito all'autodifesa, sia perché la medesima è prospettata in vista di un futuro, eventuale giudizio di appello che dovrà essere deciso da un giudice diverso dall'attuale rimettente.
- Ordinanza citata n. 153/2002.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
08/02/2003
n. 18
art. 1
co.
legge
07/04/2003
n. 63
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte