Sentenza 67/2006 (ECLI:IT:COST:2006:67)
Massima numero 30198
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
20/02/2006; Decisione del
20/02/2006
Deposito del 24/02/2006; Pubblicazione in G. U. 01/03/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 67/06. IMPOSTE E TASSE - ICI - FABBRICATI PRIVI DI RENDITA CATASTALE E CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE "D", DI PROPRIETÀ DI IMPRESE E DISTINTAMENTE CONTABILIZZATI - BASE IMPONIBILE - AMMONTARE, AL LORDO DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO, RISULTANTE DALLE SCRITTURE CONTABILI CON APPLICAZIONE ANNUALE DEI COEFFICIENTI LEGALI - DENUNCIATO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI PARITÀ ED EGUAGLIANZA IN RELAZIONE AI FABBRICATI DEL MEDESIMO GRUPPO "D" GIÀ ISCRITTI IN CATASTO, AI FABBRICATI ANCORA PRIVI DI RENDITA CATASTALE E TASSATI IN BASE A RENDITA PRESUNTA, AI FABBRICATI ASSOGGETTATI ALL'IMPOSTA DI REGISTRO, LESIONE DEL DIRITTO AL LAVORO DI IMPRESA, CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 67/06. IMPOSTE E TASSE - ICI - FABBRICATI PRIVI DI RENDITA CATASTALE E CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE "D", DI PROPRIETÀ DI IMPRESE E DISTINTAMENTE CONTABILIZZATI - BASE IMPONIBILE - AMMONTARE, AL LORDO DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO, RISULTANTE DALLE SCRITTURE CONTABILI CON APPLICAZIONE ANNUALE DEI COEFFICIENTI LEGALI - DENUNCIATO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI PARITÀ ED EGUAGLIANZA IN RELAZIONE AI FABBRICATI DEL MEDESIMO GRUPPO "D" GIÀ ISCRITTI IN CATASTO, AI FABBRICATI ANCORA PRIVI DI RENDITA CATASTALE E TASSATI IN BASE A RENDITA PRESUNTA, AI FABBRICATI ASSOGGETTATI ALL'IMPOSTA DI REGISTRO, LESIONE DEL DIRITTO AL LAVORO DI IMPRESA, CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 3 e 4, e 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il cui combinato disposto prevede, per i fabbricati ancora privi di rendita catastale e classificabili nel gruppo catastale "D", ove interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, che la base imponibile dell'ICI sia costituita «dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso» i coefficienti indicati dalla legge, soggetti ad aggiornamento con decreto ministeriale. Infatti, per un verso, le ipotesi in relazione alle quali, secondo la prospettazione della remittente, si creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fiscale tra ipotesi ritenute equivalenti - quali quelle riguardanti i fabbricati: a) iscritti a catasto, con attribuzione di rendita; b) privi di rendita e classificabili in gruppi catastali diversi dal gruppo "D", posseduti o no da imprese; c) privi di rendita, anch'essi classificabili nel gruppo "D", ma non posseduti o non interamente posseduti da imprese; d) assoggettati ad imposta di registro - non sono omogenee rispetto a quella prevista dal censurato comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992. Per altro verso, le disposizioni denunciate non incidono negativamente sul diritto al lavoro (art. 4 Cost.), inteso dal rimettente come lavoro di impresa, né discriminano sfavorevolmente la capacità contributiva degli imprenditori, della quale il valore contabilizzato del fabbricato costituisce, anzi, sicura espressione (art. 53 Cost.).
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 3 e 4, e 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il cui combinato disposto prevede, per i fabbricati ancora privi di rendita catastale e classificabili nel gruppo catastale "D", ove interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, che la base imponibile dell'ICI sia costituita «dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso» i coefficienti indicati dalla legge, soggetti ad aggiornamento con decreto ministeriale. Infatti, per un verso, le ipotesi in relazione alle quali, secondo la prospettazione della remittente, si creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fiscale tra ipotesi ritenute equivalenti - quali quelle riguardanti i fabbricati: a) iscritti a catasto, con attribuzione di rendita; b) privi di rendita e classificabili in gruppi catastali diversi dal gruppo "D", posseduti o no da imprese; c) privi di rendita, anch'essi classificabili nel gruppo "D", ma non posseduti o non interamente posseduti da imprese; d) assoggettati ad imposta di registro - non sono omogenee rispetto a quella prevista dal censurato comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992. Per altro verso, le disposizioni denunciate non incidono negativamente sul diritto al lavoro (art. 4 Cost.), inteso dal rimettente come lavoro di impresa, né discriminano sfavorevolmente la capacità contributiva degli imprenditori, della quale il valore contabilizzato del fabbricato costituisce, anzi, sicura espressione (art. 53 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/12/1992
n. 504
art. 5
co. 3
decreto legislativo
30/12/1992
n. 504
art. 5
co. 4
decreto legislativo
30/12/1992
n. 504
art. 11
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte