Ordinanza 69/2006 (ECLI:IT:COST:2006:69)
Massima numero 30200
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MARINI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
20/02/2006; Decisione del
20/02/2006
Deposito del 24/02/2006; Pubblicazione in G. U. 01/03/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 69/06. 'REFERENDUM' - DISTACCO DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO DALLA REGIONE VENETO E AGGREGAZIONE ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - CONSULTAZIONE REFERENDARIA - PROVVEDIMENTO DELL'UFFICIO CENTRALE PER IL 'REFERENDUM' PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE CHE DICHIARA RESPINTA LA PROPOSTA - RICORSO PROPOSTO DAL DELEGATO E DAL DELEGATO SUPPLENTE NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CONCERNENTE LE MODALITÀ DI CALCOLO DELL'ESISTENZA DI UN CONSENSO DA PARTE DELLA "MAGGIORANZA DELLE POPOLAZIONI" - INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI OGGETTIVO E SOGGETTIVO PER L'ESISTENZA DI UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO.
ORD. 69/06. 'REFERENDUM' - DISTACCO DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO DALLA REGIONE VENETO E AGGREGAZIONE ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - CONSULTAZIONE REFERENDARIA - PROVVEDIMENTO DELL'UFFICIO CENTRALE PER IL 'REFERENDUM' PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE CHE DICHIARA RESPINTA LA PROPOSTA - RICORSO PROPOSTO DAL DELEGATO E DAL DELEGATO SUPPLENTE NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CONCERNENTE LE MODALITÀ DI CALCOLO DELL'ESISTENZA DI UN CONSENSO DA PARTE DELLA "MAGGIORANZA DELLE POPOLAZIONI" - INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI OGGETTIVO E SOGGETTIVO PER L'ESISTENZA DI UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO.
Testo
E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dai signori Franco Romanin e Francesco Frattolin, nella qualità rispettivamente, di delegato e di delegato supplente del Comune di San Michele al Tagliamento in assenza sia del presupposto soggettivo che di quello oggettivo. I ricorrenti, infatti, non prospettano una situazione di conflitto nella quale sia negata la spettanza di attribuzioni costituzionali o ne sia impedito l'esercizio e neppure sussiste il requisito oggettivo della esistenza "della materia del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato".
E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dai signori Franco Romanin e Francesco Frattolin, nella qualità rispettivamente, di delegato e di delegato supplente del Comune di San Michele al Tagliamento in assenza sia del presupposto soggettivo che di quello oggettivo. I ricorrenti, infatti, non prospettano una situazione di conflitto nella quale sia negata la spettanza di attribuzioni costituzionali o ne sia impedito l'esercizio e neppure sussiste il requisito oggettivo della esistenza "della materia del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato".
Atti oggetto del giudizio
ordinanza ufficio per il referendum - Corte cassaz
06/06/2005
n.
art.
co.
legge
25/05/1970
n. 352
art. 45
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 48
Costituzione
art. 132
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4