Sentenza 266/2022 (ECLI:IT:COST:2022:266)
Massima numero 45250
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  10/11/2022;  Decisione del  10/11/2022
Deposito del 22/12/2022; Pubblicazione in G. U. 28/12/2022
Massime associate alla pronuncia:  45248  45249  45251


Titolo
Sanzioni amministrative - In genere - Determinazione riservata alla discrezionalità del legislatore, con il limite della manifesta irragionevolezza e nel rispetto del principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma del codice della strada che, con riguardo alla violazione del divieto di inversione di marcia nelle autostrade e alla connessa sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del trasgressore, ne prevede l'applicazione a qualsiasi tratto autostradale, compresi i piazzali antistanti ai caselli di entrata e di uscita). (Classif. 232001).

Testo

Rientrano nella discrezionalità del legislatore, con il limite della manifesta irragionevolezza, le scelte relative all'an e al quantum delle sanzioni amministrative. (Precedenti: S. 62/2021 - mass. 43761; S. 212/2019 - mass. 40902; S. 115/2019).

Il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito è applicabile alla generalità delle sanzioni amministrative. (Precedenti: S. 246/2022 - mass. 45227; S. 95/2022 - mass. 44714; S. 185/2021 - mass. 44239; S.112/2019 - mass. 42628).

Previsioni sanzionatorie rigide che colpiscono in egual modo fatti in qualche misura differenti sono consentite, purché ciò risponda al principio di ragionevolezza, dovendo tale omologazione trovare un'adeguata giustificazione. (Precedenti: S. 246/2022; S. 185/2021 - mass. 44239; S. 68/2021 - mass. 43807; S. 99/2020 - mass. 42519; S. 24/2020 - mass. 42454; S. 22/2018 - mass. 39794 S. 212/2019 - mass. 40902; S. 133/2019 - mass. 42494; S. 88/2019 - mass. 42546; S. 222/2018 - mass. 40937 e 40938; S. 197/2018 - mass. 40388; S. 50/1980).

(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Giudice di pace di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 176, comma 22, cod. strada che, con riguardo alla violazione del divieto di inversione di marcia nelle autostrade e alla connessa sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del trasgressore, ne prevede l'applicazione a qualsiasi tratto autostradale, compresi i piazzali antistanti ai caselli di entrata e di uscita. La previsione dell'obbligatoria applicazione di una sanzione fissa come la revoca della patente - pur suscettibile di incidere pesantemente su diritti fondamentali della persona, in primis sul diritto al lavoro, e ancorché applicata cumulativamente alle altre sanzioni previste dai commi 19 e 22 dell'art. 176 cod. strada - non può ritenersi manifestamente irragionevole né sproporzionata rispetto alla gravità dell'illecito per la quale è prevista, poiché anche chi inverte il senso di marcia nel tratto immediatamente successivo ai caselli di uscita dall'autostrada crea un gravissimo pericolo per la vita e l'incolumità propria e altrui. Né può considerarsi irragionevole la previsione di una sanzione più severa per le inversioni del senso di marcia compiute nelle autostrade e nelle strade extraurbane principali, rispetto a quella prevista per le strade urbane ed extraurbane secondarie, considerata la generale minore pericolosità di questi ultimi comportamenti). (Precedenti: S. 68/2021 - mass. 43807; S. 373/1996 - mass. 22943; O. 58/1999 - mass. 24493; O. 168/1998 - mass. 23897; O. 235/1998 - mass. 24017; O. 422/1997 - mass. 23616; O. 190/1997 - mass. 23320; O. 89/1997 - mass. 23163).



Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 176  co. 22

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte