Procreazione medicalmente assistita (PMA) - In genere - Accesso alle relative tecniche - Donne singole - Omessa previsione - Denunciata violazione dell'interesse, anche di natura convenzionale, dell'autodeterminazione procreativa, ascrivibile anche al diritto alla tutela della vita privata, del diritto alla salute nonché disparità di trattamento sia rispetto alle coppie di diverso sesso sia in ragione delle condizioni economiche - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 202001).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima civile, in riferimento agli artt. 13 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 3, 7, 9 e 35 CDFUE, dell’art. 5 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede che anche la donna singola possa accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Pur a fronte dell’interpretazione di ampio respiro del concetto di libertà personale, il giudice a quo è tenuto ad assolvere all’onere di fornire una pur sintetica illustrazione delle ragioni idonee a far ravvisare nella compressione di una facoltà non corporea della persona una violazione della garanzia dell’habeas corpus, mentre nel caso di specie si è limitato ad asserirne in termini apodittici la violazione. Anche con riguardo alla condizione cui è subordinata la possibilità di dedurre la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione a norme dettate dalla CDFUE – l’afferenza della controversia all’ambito di applicazione del diritto UE – il rimettente omette qualsivoglia motivazione e non spiega le ragioni per cui sarebbero violati i richiamati articoli della Carta. (Precedenti: S. 203/2024 - mass. 46478; S. 183/2023 - mass. 45796; S. 5/2023 - mass. 45381; S. 34/2022 - mass. 44680; S. S. 28/2022 - mass. 44618).