Professioni - Professioni turistiche - Norme della Regione Toscana - Approvazione del testo unico del turismo - Introduzione e disciplina della figura professionale della guida ambientale - Requisiti per l'esercizio della professione - Corsi di qualificazione riconosciuti dalla Regione - Obblighi professionali a garanzia della sicurezza dei clienti - Regime della pubblicità dei prezzi delle prestazioni - Sanzioni amministrative e divieto di prosecuzione dell'attività - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni - Illegittimità costituzionale. (Classif. 203006).
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, gli artt. 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109 e 110 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, i quali, all’interno del t.u. turismo, rispettivamente prevedono: la figura professionale della guida ambientale; i requisiti per l’esercizio della suddetta professione; i corsi di qualificazione riconosciuti dalla Regione; gli obblighi professionali volti a garantire la sicurezza dei clienti in relazione alle loro capacità e alla difficoltà dei percorsi; il regime della pubblicità dei prezzi delle prestazioni professionali indicate nel materiale pubblicitario e informativo; le sanzioni amministrative e il divieto di prosecuzione dell’attività. L’individuazione delle figure professionali è un limite di ordine generale che non può mai essere travalicato dalle regioni, ossia è un ambito sempre e comunque precluso all’esercizio dell’autonomia legislativa regionale, la quale, invece, può esplicarsi nella disciplina di aspetti – ossia di puntuali oggetti – inerenti a professioni già istituite dalla legislazione statale, allorché tale operazione sia giustificata dalla (ossia si mostri collegata alla) specifica realtà regionale. Al contrario, la Regione Toscana ha introdotto una figura professionale aggiuntiva a quelle previste dalla legislazione statale. Né ha pregio l’osservazione della resistente per cui la disciplina impugnata è riproduttiva di quanto già contenuto nell’abrogata legge reg. Toscana n. 86 del 2016, in precedenza non impugnata, poiché l’istituto dell’acquiescenza non si applica nei giudizi in via principale. Da ultimo, è destituita di fondamento anche la distinzione tra professioni ordinistiche e non ordinistiche; ciò per l’assorbente motivo che non è il tipo di professione, ma l’esigenza di regolamentazione unitaria, e quindi di uniformità di disciplina, a impedire alle regioni di istituire nuove professioni. (Precedenti: S. 22/2025 - mass. 46689; S. 151/2024; S. 76/2024 - mass. 46102).