Famiglia – In genere – Nozione – Concezione pluralista, che comprende anche la convivenza di fatto – Condizioni – Stabilità e solidarietà all’interno della convivenza – Conseguente dignità meritevole di tutela della unione di fatto – Piena eguaglianza tra coppia coniugata e coppia di fatto – Esclusione, pur nella analogia che può rendere necessaria una identità di disciplina (nel caso di specie: illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, n. 1, cod. civ., nella parte in cui omette di estendere ai conviventi di fatto l’istituto della sospensione della prescrizione). (Classif. 103001).
“Famiglia” è lemma che può riferirsi alla stabile convivenza di fatto, in quanto genera una relazione affettiva, tipica del rapporto familiare nell’ambito della platea dei valori solidaristici postulati dalle aggregazioni cui fa riferimento l’art. 2 Cost. Essa richiama una concezione pluralistica, grazie anche all’impulso dato dalla Corte EDU, la quale ha ricondotto all’art. 8 CEDU anche le relazioni che costituiscono famiglia in senso sociale, alla condizione che sussista l’effettività di stretti e comprovati legami affettivi. (Precedenti: S. 197/2025 - mass. 47106; S. 148/2024 - mass. 46369; S. 10/2024 - mass. 45956; S. 213/2016 - mass. 39067; S. 140/2009 - mass. 33390).
Un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche. Tanto più in presenza di prole. (Precedente: S. 237/1986 - mass. 12593).
L’unione di fatto, in quanto formazione sociale tutelata dall’art. 2 Cost., merita protezione quando è caratterizzata da stabilità e da vincoli di solidarietà. Simile orientamento si è nel tempo consolidato e affinato. Essa pertanto non si deve configurare come forma minore del rapporto coniugale, riprovata o appena tollerata, dovendosi, viceversa, riconoscere a entrambe la loro propria specifica dignità. (Precedenti: S. 40/2009; S. 8/1996; S. 404/1988).
Il legislatore ha nel tempo riconosciuto quale formazione familiare la convivenza di fatto, dapprima con discipline settoriali, ispirate all’esigenza di attribuire diritti a favore dei conviventi di fatto, dare riconoscimento e rilievo alla stabile convivenza affettiva e proteggere il minore nel contesto delle convivenze di fatto, fino alla legge n. 76 del 2016, che ambisce a un approccio di tipo sistematico, nel contesto di un intervento che si è fatto interprete di una concezione pluralistica della famiglia, approntando un complesso di tutele a favore dei componenti della famiglia di fatto, spesso recependole dagli stessi sviluppi giurisprudenziali, e valorizzando il possibile ricorso all’autonomia privata, regolando i contratti di convivenza. (Precedente: S. 148/2024 - mass. 46369).
Se va esclusa una generale equivalenza fra la disciplina concernente il vincolo matrimoniale e quella relativa alla convivenza di fatto, ove solo si consideri che quest’ultimo legame tende a sottrarsi al complesso degli effetti che scaturiscono dal matrimonio, tuttavia, nel raffronto tra convivenza di fatto e rapporto coniugale, la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell’una e dell’altro possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza ex art. 3 Cost., riscontrando, con riferimento a specifiche norme, caratteristiche tanto comuni da rendere necessaria una identità di disciplina. (Precedenti: S. 148/2024 - mass. 46369; S. 66/2024 - mass. 46160, 46161; S. 170/2014 - mass. 38016).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 3 Cost. – quest’ultimo sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e dell’irragionevolezza intrinseca – l’art. 2941, primo comma, n. 1, cod. civ., nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto. La disposizione censurata dal Tribunale di Firenze, sez. terza civile, evidenzia una ratio suscettibile di operare nei medesimi termini con riferimento ai coniugi e ai conviventi di fatto – sintagma tale da ricomprendere anche il convivente di una coppia dello stesso sesso –, in quanto intende preservare l’affectio e l’unità familiare, che l’art. 29 Cost. protegge sia che esso origini dal matrimonio, sia che scaturisca dalla stabilità del rapporto di convivenza. A distanza di oltre un quarto di secolo dalla sent. n. 2/1998, che aveva dichiarato non fondate le medesime questioni, l’evoluzione dapprima giurisprudenziale e poi normativa consente dunque di ravvisare i presupposti che rendono possibile la rimeditazione del precedente orientamento. In particolare, si è progressivamente consolidato il riconoscimento della convivenza di fatto quale formazione familiare tutelata dall’art. 2 Cost., nel contesto della quale l’affectio e la solidarietà tra i componenti meritano la più ampia protezione. Inoltre, sono stati chiariti il senso e i limiti entro cui la disciplina applicabile al coniuge può essere assunta quale tertium comparationis rispetto al convivente di fatto. Infine, si è palesata la compatibilità tra la sospensione del termine di prescrizione e i caratteri propri della convivenza di fatto. Tramite l’istituto della sospensione, infatti, l’ordinamento riconosce che, in presenza di uno stabile legame affettivo di coppia, non è esigibile l’esercizio di atti interruttivi della prescrizione, che preludono a un possibile contenzioso e sono percepiti come lesivi della fiducia reciproca. Pertanto, non diversamente da quanto è dato constatare rispetto al coniuge, non si può esigere dal convivente di fatto, che vanti un credito nei confronti dell’altro, l’onere di esercitare la pretesa, e, più in generale, di far valere il diritto soggetto a prescrizione, compromettendo la stabilità, l’armonia e l’unità del rapporto affettivo: un bivio che, nell’una e nell’altra direzione, conduce a un contrasto con l’art. 2 Cost. Una tale alternativa, oltre a differenziare in modo irragionevole il convivente di fatto rispetto al coniuge, è destinata a incidere negativamente su interessi riconducibili all’art. 2 Cost. Va dunque rimeditata la tesi secondo cui la sospensione della prescrizione debba radicarsi su presupposti costituiti da precisi elementi formali e temporali che si ravvisano nel coniugio. Anzitutto, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente abbandonato una lettura della causa di sospensione formalisticamente riferita allo status di coniuge, privilegiando la tutela della dimensione sostanziale del rapporto. Del resto, l’istituto della prescrizione mira a garantire la certezza del diritto tra le parti di un rapporto e non nei confronti dei terzi, tant’è che essa non è rilevabile d’ufficio, deve essere eccepita e può essere oggetto di rinuncia una volta maturata. Ai fini dell’applicabilità della sospensione della prescrizione basta, pertanto, poter verificare con certezza, anche solo a posteriori, il periodo durante il quale l’istituto opera; la stessa legge n. 76 del 2016, al riguardo, ha offerto uno strumento agevolato di prova della convivenza di fatto tramite la registrazione anagrafica, che ha funzione probatoria. La irragionevolezza intrinseca, infine, è tanto più evidente, ove si consideri che la norma censurata tende a far perdere la titolarità di crediti, che possono derivare dal contributo finanziario prestato all’altro convivente per sostenere beni o attività di cui quest’ultimo sia esclusivo titolare). (Precedenti: S. 197/2025 - mass. 47106; S. 24/2025 - mass. 46686; S. 203/2024 - mass. 46476; S. 148/2024 - mass. 46369; S. 213/2016 - mass. 39067).