Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessità di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali asseritamente violati - Divieto di motivazione meramente assertiva. (Classif. 113003).
Il ricorrente ha l’onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali denunzia la violazione, proponendo una motivazione che non sia meramente assertiva, ma contenga una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati, con il sostegno di una sintetica argomentazione di merito. (Precedenti: S. 28/2025 - mass. 46668; S. 21/2022 - mass. 44447).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 117, terzo, quarto e quinto comma, 118 e 120, secondo comma, Cost., in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001; agli artt. 6, comma 1, e 8 della legge n. 131 del 2003; agli artt. 36, comma 1-bis, 40, commi 3 e 4, e 41 della legge n. 234 del 2012; nonché al principio di ragionevolezza e al principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lett. b, del d.l. n. 84 del 2024, come conv., che disciplinano l’approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche. I parametri indicati sono evocati nel ricorso senza assolvere l’onere argomentativo necessario affinché possa valutarsi nel merito le censure prospettate).