Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens di carattere innovativo - Restituzione degli atti al giudice a quo - Condizioni - Incidenza nel procedimento a quo, con modifiche sostanziali sui termini della questione sollevata - Possibilità, a prescindere dalla restituzione, che la Corte costituzionale si pronunci egualmente sulle questioni, autonome e logicamente prioritarie, rimaste immuni dalle innovazioni introdotte dal legislatore. (Classif. 111011).
La restituzione degli atti al giudice a quo si impone quando lo ius superveniens possa condizionare l’applicabilità delle norme censurate nel procedimento a quo», ovvero muti in modo sostanziale «i termini della questione così come è stata posta dal giudice a quo» o ancora quando le modifiche conseguenti a uno ius superveniens incidono profondamente sull’ordito logico che sta alla base delle censure prospettate, oppure intaccano il meccanismo contestato dal rimettente, spettando in tali casi a quest’ultimo sia verificare l’influenza della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate, sia procedere alla rivalutazione della non manifesta infondatezza, tenendo conto delle intervenute modifiche normative. (Precedenti: S. 28/2026 - mass. 47343; O. 55/2020 - mass. 42497; O. 230/2019 - mass. 40827).
In via generale, non ogni nuova disposizione che modifichi, integri o comunque possa incidere su quella oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità richiede una nuova valutazione della perdurante sussistenza dei presupposti di ammissibilità della questione e segnatamente della sua rilevanza e della non manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale espressi dal giudice rimettente. Lo ius superveniens non impedisce alla Corte costituzionale di pronunciarsi sulle questioni, autonome e peraltro logicamente prioritarie, che le innovazioni introdotte dal legislatore non mutano nei loro termini salienti, e di rendere così una tempestiva risposta alla domanda di giustizia costituzionale. (Precedente: S. 101/2025 - mass. 46809).