Sentenza 173/2025 (ECLI:IT:COST:2025:173)
Massima numero 47051
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  20/10/2025;  Decisione del  20/10/2025
Deposito del 27/11/2025; Pubblicazione in G. U. 03/12/2025
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Concorso di circostanze - Previsione legislativa che obbliga ad applicare le circostanze aggravanti (c.d. "blindatura totale") - Automatica incompatibilità con i principi costituzionali - Esclusione - Espressione della discrezionalità del legislatore - Condizioni - Sussistenza di particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati e possibilità, per il giudice, di applicare comunque le attenuanti riconosciute, sia pure sulla pena così inasprita (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della fattispecie che disciplina il furto in abitazione, nella parte in cui vieta di estendere anche al seminfermo, in ipotesi di concorso con l'aggravante della violenza sulle cose, la deroga al meccanismo della c.d. "blindatura totale", in modo da considerare equivalente o prevalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente con quella aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose). (Classif. 210012).

Testo

Il meccanismo c.d. di “blindatura totale” delle circostanze aggravanti, secondo cui le stesse devono essere necessariamente prese in considerazione ai fini del quantum della pena e non possono essere “neutralizzate” mediante il bilanciamento con le eventuali attenuanti, non è, di per sé, incompatibile con i principi costituzionali di volta in volta evocati in quanto il meccanismo di calcolo degli aumenti e delle riduzioni di pena connessi all’applicazione di circostanze di segno opposto produce sì, nella generalità dei casi, un effetto di inasprimento delle sanzioni applicabili al delitto aggravato, ma non esclude affatto che il giudice applichi, in concreto, la diminuzione di pena connessa al riconoscimento di attenuanti, sia pure sulla pena già aumentata per effetto del riconoscimento dell’aggravante cosiddetta “blindata”. (Precedenti: S. 217/2023; S. 117/2021 - mass. 43901).

 (Nel caso di specie, è dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 624-bis, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui– ferma la validità complessiva del meccanismo della c.d. “blindatura totale” – non consente, nel caso del delitto di furto in abitazione, di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente, prevista dall’art. 89 cod. pen., allorché concorra con l’aggravante “blindata” consistente nell’aver usato violenza sulle cose, di cui all’art. 625, primo comma, n. 2, prima parte, cod. pen. La disposizione censurata dal Tribunale di Teramo presenta, infatti, la medesima ratio di quella della minore età, in quanto la valutazione, da parte del legislatore, di una più ridotta meritevolezza di pena di chi abbia commesso il fatto essendo ancora minorenne, per quanto già giudicato imputabile dal giudice, non può non essere affermata anche con riferimento a chi, essendo affetto da vizio parziale di mente, abbia agito trovandosi in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere, il che giustifica l’estensione della deroga al meccanismo di blindatura totale anche alla seminfermità, secondo principi già affermati dalle sentenze n. 130 del 2025 e 217 del 2023). (Precedenti: S. 130/2025 - mass. 46882; S. 217/2023 - mass. 45908).



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 624  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte