Ordinanza 70/2006 (ECLI:IT:COST:2006:70)
Massima numero 30201
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
20/02/2006; Decisione del
20/02/2006
Deposito del 24/02/2006; Pubblicazione in G. U. 01/03/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 70/06. REATI E PENE - SOCIETÀ COMMERCIALI - REATO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI - SANZIONE PENALE - RITENUTA CARENZA DEI REQUISITI DI ADEGUATEZZA ED EFFETTIVITÀ, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE SOGLIE DI RILEVANZA PENALE DEL FATTO E AI TERMINI DI PRESCRIZIONE - DENUNCIATA ELUSIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI - SOPRAVVENUTA MODIFICA DELLE NORME CENSURATE - NECESSITÀ DI VERIFICA DELLA PERSISTENTE RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
ORD. 70/06. REATI E PENE - SOCIETÀ COMMERCIALI - REATO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI - SANZIONE PENALE - RITENUTA CARENZA DEI REQUISITI DI ADEGUATEZZA ED EFFETTIVITÀ, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE SOGLIE DI RILEVANZA PENALE DEL FATTO E AI TERMINI DI PRESCRIZIONE - DENUNCIATA ELUSIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI - SOPRAVVENUTA MODIFICA DELLE NORME CENSURATE - NECESSITÀ DI VERIFICA DELLA PERSISTENTE RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Testo
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti, a causa del sopravvenuto mutamento del quadro normativo, nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 del codice civile, come modificati dal decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, "nella parte in cui non consentono l'effettività, a mezzo di idoneo meccanismo processuale, della adeguata sanzione penale prevista dalla direttiva medesima e nella parte in cui non prevedono adeguato mezzo processuale in grado di consentire la celebrazione del processo penale entro i termini di prescrizione dei reati previsti dalle stesse norme". Il mutato quadro legislativo, infatti, incide in modo evidente sull'oggetto dei giudizi di costituzionalità, donde la necessità di una nuova valutazione sul punto da parte dei giudici rimettenti circa la rilevanza delle questioni sollevate alla luce del ius superveniens nonché dei principi in tema di successione delle leggi penali (discutendosi, nei giudizi principali, di fatti commessi sotto il vigore dell'originaria disciplina di cui all'art. 2621, numero 1, cod. civ.).
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti, a causa del sopravvenuto mutamento del quadro normativo, nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 del codice civile, come modificati dal decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, "nella parte in cui non consentono l'effettività, a mezzo di idoneo meccanismo processuale, della adeguata sanzione penale prevista dalla direttiva medesima e nella parte in cui non prevedono adeguato mezzo processuale in grado di consentire la celebrazione del processo penale entro i termini di prescrizione dei reati previsti dalle stesse norme". Il mutato quadro legislativo, infatti, incide in modo evidente sull'oggetto dei giudizi di costituzionalità, donde la necessità di una nuova valutazione sul punto da parte dei giudici rimettenti circa la rilevanza delle questioni sollevate alla luce del ius superveniens nonché dei principi in tema di successione delle leggi penali (discutendosi, nei giudizi principali, di fatti commessi sotto il vigore dell'originaria disciplina di cui all'art. 2621, numero 1, cod. civ.).
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 2621
co.
codice civile
n.
art. 2622
co.
decreto legislativo
11/04/2002
n. 61
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
direttiva CEE 09/03/1968
n. 151
art.