Ordinanza 71/2006 (ECLI:IT:COST:2006:71)
Massima numero 30202
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  20/02/2006;  Decisione del  20/02/2006
Deposito del 24/02/2006; Pubblicazione in G. U. 01/03/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 71/06. PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO COATTIVO IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE - APPLICAZIONE DEL "FORO ERARIALE" SU RICHIESTA DELLA STESSA - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - DIFETTO DI CHIAREZZA DELLA CENSURA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., dell'art. 6, secondo comma, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nella parte in cui «prevede, in caso di chiamata in giudizio dello Stato, che la competenza si radichi, alternativamente, nel foro erariale o in quello naturale in base al mero esercizio discrezionale di scelta dell'amministrazione», in quanto dall'ordinanza di remissione non è dato comprendere se si censuri la circostanza che parti private possano essere distolte dal loro giudice naturale ovvero la circostanza che la pubblica amministrazione possa sottrarsi al suo giudice naturale, non avanzando la richiesta di cui alla norma censurata: nel primo caso, risolvendosi la censura nella contestazione della stessa previsione del "foro erariale", il giudice a quo avrebbe dovuto denunciare l'art. 25 cod. proc. civ., o l'art. 6, primo comma, del r. d. n. 1611 del 1933, mentre nel secondo caso la questione è irrilevante, atteso che nel giudizio a quo è stata dichiarata la competenza del giudice naturale della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  30/10/1933  n. 1611  art. 6  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte