Ordinanza 72/2006 (ECLI:IT:COST:2006:72)
Massima numero 30203
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
20/02/2006; Decisione del
20/02/2006
Deposito del 24/02/2006; Pubblicazione in G. U. 01/03/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 72/06. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARE - PROCESSO PENALE PER DIFFAMAZIONE NEI CONFRONTI DI UN DEPUTATO - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE, RESA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO DEL TRIBUNALE DI CATANIA, SEZIONE DISTACCATA DI GIARRE - DENUNCIATA LESIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - SUSSISTENZA DEI REQUISITI OGGETTIVO E SOGGETTIVO DI UN CONFLITTO TRA POTERI DELLO STATO - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE CONSEGUENTI.
ORD. 72/06. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARE - PROCESSO PENALE PER DIFFAMAZIONE NEI CONFRONTI DI UN DEPUTATO - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE, RESA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO DEL TRIBUNALE DI CATANIA, SEZIONE DISTACCATA DI GIARRE - DENUNCIATA LESIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - SUSSISTENZA DEI REQUISITI OGGETTIVO E SOGGETTIVO DI UN CONFLITTO TRA POTERI DELLO STATO - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE CONSEGUENTI.
Testo
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso con ricorso del Tribunale di Catania - sezione distaccata di Giarre - nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione adottata da quest'ultima il 4 dicembre 2003, con la quale è stata ritenuta la insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente, in relazione alle quali è pendente un procedimento penale. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, dal momento che sia il Tribunale ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimati ad essere parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e viene, inoltre, lamentata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all'autorità ricorrente in conseguenza dell'esercizio del potere di dichiarare l'insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso con ricorso del Tribunale di Catania - sezione distaccata di Giarre - nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione adottata da quest'ultima il 4 dicembre 2003, con la quale è stata ritenuta la insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente, in relazione alle quali è pendente un procedimento penale. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, dal momento che sia il Tribunale ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimati ad essere parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e viene, inoltre, lamentata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all'autorità ricorrente in conseguenza dell'esercizio del potere di dichiarare l'insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
04/12/2003
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3