Ordinanza 73/2006 (ECLI:IT:COST:2006:73)
Massima numero 30204
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MARINI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  20/02/2006;  Decisione del  20/02/2006
Deposito del 24/02/2006; Pubblicazione in G. U. 01/03/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 73/06. PARLAMENTO - COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN - PRESA IN CARICO, PREVIO SEQUESTRO, DELL'AUTOVETTURA A BORDO DELLA QUALE FURONO UCCISI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN - RICHIESTA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI ROMA DI SVOLGIMENTO CONGIUNTO DEGLI ACCERTAMENTI TECNICI NECESSARI A CIASCUNA DELLE DUE AUTORITÀ PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INDAGINE DI RISPETTIVA COMPETENZA - DINIEGO DELLA COMMISSIONE E CONFERIMENTO DI INCARICO PERITALE - RICORSO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI ROMA - DENUNCIATA LESIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - SUSSISTENZA DEI REQUISITI OGGETTIVO E SOGGETTIVO DI UN CONFLITTO TRA POTERI DELLO STATO - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE CONSEGUENTI.

Testo
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso con ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin in relazione alla nota del 21 settembre 2005 con la quale quest'ultima comunicava di non poter "aderire alla richiesta", formulata dal suddetto Organo giurisdizionale, circa "l'opportunità dello svolgimento congiunto degli accertamenti tecnici" necessari a ciascuna delle due autorità per l'espletamento dell'attività di indagine di rispettiva competenza. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, dal momento che sia la ricorrente Procura, in quanto organo gravato dall'obbligo di esercitare l'azione penale e l'attività di indagine a questa finalizzate, sia la Commissione parlamentare di inchiesta, la quale nell'espletamento e per la durata del suo mandato, sostituisce ope costitutionis lo stesso Parlamento, sono legittimati ad essere parte di un conflitto e, inoltre, per quanto attiene al profilo oggettivo, sussiste materia del conflitto, in quanto lo stesso può essere proposto anche per la difesa di proprie competenze di natura costituzionale che si suppongano menomate o impedite in seguito all'esercizio illegittimo di poteri altrui.

- Ordinanza citata n. 404/2005.

Atti oggetto del giudizio

 21/09/2005  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 112

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 107

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 3  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 4  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 26    co. 3