Ordinanza 76/2006 (ECLI:IT:COST:2006:76)
Massima numero 30207
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
22/02/2006; Decisione del
22/02/2006
Deposito del 24/02/2006; Pubblicazione in G. U. 01/03/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 76/06. STRANIERO - GIUDIZIO AVVERSO IL DINIEGO DI REGOLARIZZAZIONE - AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI STRANIERI IN SITUAZIONE DI SOGGIORNO REGOLARE, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE DAVANTI AGLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - INSUFFICIENTE DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE ALL'ESAME DEL GIUDICE 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 76/06. STRANIERO - GIUDIZIO AVVERSO IL DINIEGO DI REGOLARIZZAZIONE - AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI STRANIERI IN SITUAZIONE DI SOGGIORNO REGOLARE, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE DAVANTI AGLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - INSUFFICIENTE DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE ALL'ESAME DEL GIUDICE 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, degli artt. 119 e 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , laddove non prevedono che lo straniero che si trovi in Italia in una situazione di clandestinità possa essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. Infatti il provvedimento di rimessione omette di fornire una descrizione sufficiente in ordine alla fattispecie concreta sottoposta all'esame del giudice rimettente, mentre, per costante giurisprudenza costituzionale, il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza, ciò che, per le evidenziate lacune, non risulta possibile nel caso di specie.
- Ordinanze citate nn. 365 e 251/2005, nn. 309 e sentenza n. 257/2004.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, degli artt. 119 e 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , laddove non prevedono che lo straniero che si trovi in Italia in una situazione di clandestinità possa essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. Infatti il provvedimento di rimessione omette di fornire una descrizione sufficiente in ordine alla fattispecie concreta sottoposta all'esame del giudice rimettente, mentre, per costante giurisprudenza costituzionale, il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza, ciò che, per le evidenziate lacune, non risulta possibile nel caso di specie.
- Ordinanze citate nn. 365 e 251/2005, nn. 309 e sentenza n. 257/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 119
co.
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 142
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte