Ordinanza 77/2006 (ECLI:IT:COST:2006:77)
Massima numero 30208
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
22/02/2006; Decisione del
22/02/2006
Deposito del 24/02/2006; Pubblicazione in G. U. 01/03/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 77/06. PROCEDIMENTO CIVILE - REVOCAZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - MANCATA PREVISIONE IN CASO DI CONTRASTO TRA GIUDICATI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DEL 'NE BIS IN IDEM' - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 77/06. PROCEDIMENTO CIVILE - REVOCAZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - MANCATA PREVISIONE IN CASO DI CONTRASTO TRA GIUDICATI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DEL 'NE BIS IN IDEM' - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 391-bis cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze rese dalla Corte di cassazione nel caso previsto dall'art. 395, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., in quanto l'insufficienza della motivazione dell'ordinanza di remissione non consente la verifica della valutazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo.
- Manifesta inammissibilità per insufficienza della motivazione, tale da non consentire il controllo della rilevanza della questione nel giudizio a quo: ordinanze n. 365, n. 309 e sentenza n. 257/2004.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 391-bis cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze rese dalla Corte di cassazione nel caso previsto dall'art. 395, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., in quanto l'insufficienza della motivazione dell'ordinanza di remissione non consente la verifica della valutazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo.
- Manifesta inammissibilità per insufficienza della motivazione, tale da non consentire il controllo della rilevanza della questione nel giudizio a quo: ordinanze n. 365, n. 309 e sentenza n. 257/2004.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 391
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte