Ordinanza 78/2006 (ECLI:IT:COST:2006:78)
Massima numero 30209
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MARINI - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
22/02/2006; Decisione del
22/02/2006
Deposito del 24/02/2006; Pubblicazione in G. U. 01/03/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 78/06. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARE - PROCESSO PENALE NEI CONFRONTI DI UN DEPUTATO PER IL DELITTO DI INGIURIA - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE, RESA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO DEL TRIBUNALE DI ROMA, NONA SEZIONE PENALE - DENUNCIATA LESIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - SUSSISTENZA DEI REQUISITI OGGETTIVO E SOGGETTIVO PER L'ESISTENZA DI UN CONFLITTO TRA POTERI DELLO STATO - AMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE CONSEGUENTI.
ORD. 78/06. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARE - PROCESSO PENALE NEI CONFRONTI DI UN DEPUTATO PER IL DELITTO DI INGIURIA - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE, RESA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO DEL TRIBUNALE DI ROMA, NONA SEZIONE PENALE - DENUNCIATA LESIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - SUSSISTENZA DEI REQUISITI OGGETTIVO E SOGGETTIVO PER L'ESISTENZA DI UN CONFLITTO TRA POTERI DELLO STATO - AMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE CONSEGUENTI.
Testo
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso con ricorso del Tribunale di Roma - nona sezione penale - nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione adottata da quest'ultima il 4 febbraio 2004, con la quale è stata ritenuta la insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente, in relazione alle quali è pendente un procedimento penale. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, dal momento che sia il Tribunale ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimati ad essere parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e viene, inoltre, lamentata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all'autorità ricorrente in conseguenza dell'esercizio del potere di dichiarare l'insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso con ricorso del Tribunale di Roma - nona sezione penale - nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione adottata da quest'ultima il 4 febbraio 2004, con la quale è stata ritenuta la insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente, in relazione alle quali è pendente un procedimento penale. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, dal momento che sia il Tribunale ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimati ad essere parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e viene, inoltre, lamentata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all'autorità ricorrente in conseguenza dell'esercizio del potere di dichiarare l'insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
04/02/2004
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26