Ordinanza 79/2006 (ECLI:IT:COST:2006:79)
Massima numero 30210
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MARINI - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
22/02/2006; Decisione del
22/02/2006
Deposito del 24/02/2006; Pubblicazione in G. U. 01/03/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 79/06. ELEZIONI - LISTE ELETTORALI PER LA CAMERA DEI DEPUTATI E PER IL SENATO DELLA REPUBBLICA - ESONERO DALL'OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE FIRME PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE - MANCATA ESTENSIONE AI PARTITI POLITICI NUOVI, CON SIMBOLO NUOVO, NATI DALLA FEDERAZIONE DI PARTITI GIÀ PRESENTI IN PARLAMENTO, CHE DA SOLI FRUIREBBERO DELL'ESONERO - RICORSO PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE POLITICA DENOMINATA "LA ROSA NEL PUGNO - LAICI SOCIALISTI LIBERALI RADICALI" - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI PARTECIPARE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE IN CONDIZIONI DI PARITÀ CON GLI ALTRI PARTITI - TITOLARITÀ DI POTERI COSTITUZIONALI IN CAPO AI PARTITI POLITICI - ESCLUSIONE - INSUSSISTENZA DEL REQUISITO SOGGETTIVO DI UN CONFLITTO TRA POTERI DELLO STATO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - ASSORBIMENTO DEGLI ULTERIORI PROFILI.
ORD. 79/06. ELEZIONI - LISTE ELETTORALI PER LA CAMERA DEI DEPUTATI E PER IL SENATO DELLA REPUBBLICA - ESONERO DALL'OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE FIRME PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE - MANCATA ESTENSIONE AI PARTITI POLITICI NUOVI, CON SIMBOLO NUOVO, NATI DALLA FEDERAZIONE DI PARTITI GIÀ PRESENTI IN PARLAMENTO, CHE DA SOLI FRUIREBBERO DELL'ESONERO - RICORSO PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE POLITICA DENOMINATA "LA ROSA NEL PUGNO - LAICI SOCIALISTI LIBERALI RADICALI" - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI PARTECIPARE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE IN CONDIZIONI DI PARITÀ CON GLI ALTRI PARTITI - TITOLARITÀ DI POTERI COSTITUZIONALI IN CAPO AI PARTITI POLITICI - ESCLUSIONE - INSUSSISTENZA DEL REQUISITO SOGGETTIVO DI UN CONFLITTO TRA POTERI DELLO STATO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - ASSORBIMENTO DEGLI ULTERIORI PROFILI.
Testo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dall'associazione politica denominata "La Rosa nel Pugno - Laici Socialisti Liberali Radicali" - associazione nata dall'incontro tra due soggetti politici (radicali e socialisti) allo scopo di presentarsi, con proprio simbolo, ad ogni tipo di elezioni -, nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica avverso gli artt. 18-bis del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e 9 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, come sostituiti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 6, e dall'art. 4, comma 3, della legge 21 dicembre 2005 n. 270, lamentando la lesione delle proprie attribuzioni di partito politico, derivanti dagli artt. 3 e 49 Cost., a causa del previsto obbligo di raccolta delle firme necessarie alla presentazione delle liste dei candidati. Non è infatti ravvisabile nell'associazione ricorrente il requisito soggettivo di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, con conseguente assorbimento degli ulteriori profili di ammissibilità del ricorso, in quanto ai partiti politici - organizzazioni proprie della società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche - non può riconoscersi, a differenza dei comitati promotori dei referendum, cui l'art. 75 Cost. attribuisce espressamente lo specifico potere di iniziativa referendaria, la natura di organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà di un potere dello Stato per la delimitazione di una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali.
- Al comitato promotore del referendum abrogativo, competente a dichiarare la volontà di una frazione del corpo elettorale, l'art. 75 Cost. riconosce espressamente la titolarità del potere di iniziativa referendaria; poteri dello Stato, ai fini del conflitto di attribuzione di cui all'art. 134 Cost., possono essere anche figure soggettive esterne allo Stato apparato: sentenza n. 69/1978.
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dall'associazione politica denominata "La Rosa nel Pugno - Laici Socialisti Liberali Radicali" - associazione nata dall'incontro tra due soggetti politici (radicali e socialisti) allo scopo di presentarsi, con proprio simbolo, ad ogni tipo di elezioni -, nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica avverso gli artt. 18-bis del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e 9 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, come sostituiti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 6, e dall'art. 4, comma 3, della legge 21 dicembre 2005 n. 270, lamentando la lesione delle proprie attribuzioni di partito politico, derivanti dagli artt. 3 e 49 Cost., a causa del previsto obbligo di raccolta delle firme necessarie alla presentazione delle liste dei candidati. Non è infatti ravvisabile nell'associazione ricorrente il requisito soggettivo di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, con conseguente assorbimento degli ulteriori profili di ammissibilità del ricorso, in quanto ai partiti politici - organizzazioni proprie della società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche - non può riconoscersi, a differenza dei comitati promotori dei referendum, cui l'art. 75 Cost. attribuisce espressamente lo specifico potere di iniziativa referendaria, la natura di organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà di un potere dello Stato per la delimitazione di una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali.
- Al comitato promotore del referendum abrogativo, competente a dichiarare la volontà di una frazione del corpo elettorale, l'art. 75 Cost. riconosce espressamente la titolarità del potere di iniziativa referendaria; poteri dello Stato, ai fini del conflitto di attribuzione di cui all'art. 134 Cost., possono essere anche figure soggettive esterne allo Stato apparato: sentenza n. 69/1978.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 18
co.
decreto legislativo
20/12/1993
n. 533
art. 9
co.
legge
21/12/2005
n. 270
art. 4
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 49
Altri parametri e norme interposte