Sentenza 80/2006 (ECLI:IT:COST:2006:80)
Massima numero 30215
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  22/02/2006;  Decisione del  22/02/2006
Deposito del 03/03/2006; Pubblicazione in G. U. 08/03/2006
Massime associate alla pronuncia:  30211  30212  30213  30214  30216  30217  30218  30219  30220


Titolo
SENT. 80/06 E. RICORSO DEL GOVERNO AVVERSO LEGGE DELLA REGIONE LIGURIA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ PROSPETTATA DALLA REGIONE - PARAMETRO - ASSERITA INAMMISSIBILITÀ DI CENSURE NON AVENTI RADICE NEL VIZIO DI INCOMPETENZA - REIEZIONE.

Testo
Reiezione della eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Liguria in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., sul rilievo che nel quadro nel nuovo Titolo V sarebbe superata ogni "asimmetria" di posizione fra Stato e Regioni e, quindi, sussisterebbe carenza di interesse nei confronti di una censura non avente radice nel vizio di incompetenza. Anche dopo la riforma, infatti, la giurisprudenza della Corte ha affermato che lo Stato può impugnare in via principale una legge regionale, deducendo la violazione di qualsiasi parametro costituzionale; parimenti ha riconosciuto la idoneità delle norme comunitarie ad essere utilizzate quale parametro nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi promosso in via d'azione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte