Sentenza 80/2006 (ECLI:IT:COST:2006:80)
Massima numero 30216
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
22/02/2006; Decisione del
22/02/2006
Deposito del 03/03/2006; Pubblicazione in G. U. 08/03/2006
Titolo
SENT. 80/06 F. TRASPORTO PUBBLICO - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI - NUOVA DISCIPLINA INTRODUTTIVA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA - PERIODO TRANSITORIO IN CUI È POSSIBILE PROROGARE GLI AFFIDAMENTI PREESISTENTI - NORME DELLA REGIONE LAZIO CHE MODIFICANO IL TERMINE ULTIMO, PREVISTO DAL LEGISLATORE STATALE, DELLA FASE TRANSITORIA - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DI OBBLIGHI COMUNITARI E LESIONE DELLA POTESTÀ ESCLUSIVA STATALE IN TEMA DI "TUTELA DELLA CONCORRENZA" - SOPRAVVENUTA MODIFICA DELLA NORMA CENSURATA IN SENSO SATISFATTIVO DELLE DOGLIANZE DEL RICORRENTE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 80/06 F. TRASPORTO PUBBLICO - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI - NUOVA DISCIPLINA INTRODUTTIVA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA - PERIODO TRANSITORIO IN CUI È POSSIBILE PROROGARE GLI AFFIDAMENTI PREESISTENTI - NORME DELLA REGIONE LAZIO CHE MODIFICANO IL TERMINE ULTIMO, PREVISTO DAL LEGISLATORE STATALE, DELLA FASE TRANSITORIA - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DI OBBLIGHI COMUNITARI E LESIONE DELLA POTESTÀ ESCLUSIVA STATALE IN TEMA DI "TUTELA DELLA CONCORRENZA" - SOPRAVVENUTA MODIFICA DELLA NORMA CENSURATA IN SENSO SATISFATTIVO DELLE DOGLIANZE DEL RICORRENTE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
Cessazione della materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione Lazio 3 marzo 2003, n. 5, sollevate in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione. Nelle more del giudizio, infatti, sono intervenuti mutamenti sostanziali del quadro normativo, consistenti nell'intervento legislativo del legislatore regionale che, con l'art. 15, comma 3, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, ha sostituito il termine originariamente previsto dalla norma censurata (cinque anni dal 31 dicembre 2003) e su cui si fondavano le doglianze del ricorrente, con il termine del 31 dicembre 2004, "fatte salve ulteriori proroghe previste dalla normativa statale", rientrando così nell'ambito legislativo ad esso riservato dal comma 3-bis dell'art. 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
Cessazione della materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione Lazio 3 marzo 2003, n. 5, sollevate in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione. Nelle more del giudizio, infatti, sono intervenuti mutamenti sostanziali del quadro normativo, consistenti nell'intervento legislativo del legislatore regionale che, con l'art. 15, comma 3, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, ha sostituito il termine originariamente previsto dalla norma censurata (cinque anni dal 31 dicembre 2003) e su cui si fondavano le doglianze del ricorrente, con il termine del 31 dicembre 2004, "fatte salve ulteriori proroghe previste dalla normativa statale", rientrando così nell'ambito legislativo ad esso riservato dal comma 3-bis dell'art. 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
03/03/2003
n. 5
art. 1
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte