Sentenza 80/2006 (ECLI:IT:COST:2006:80)
Massima numero 30217
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  22/02/2006;  Decisione del  22/02/2006
Deposito del 03/03/2006; Pubblicazione in G. U. 08/03/2006
Massime associate alla pronuncia:  30211  30212  30213  30214  30215  30216  30218  30219  30220


Titolo
SENT. 80/06 G. TRASPORTO PUBBLICO - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI - NUOVA DISCIPLINA INTRODUTTIVA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA - PERIODO TRANSITORIO IN CUI È POSSIBILE PROROGARE GLI AFFIDAMENTI PREESISTENTI - NORME DELLA REGIONE LIGURIA CHE MODIFICANO IL TERMINE ULTIMO, PREVISTO DAL LEGISLATORE STATALE, DELLA FASE TRANSITORIA - RICORSO DEL GOVERNO - LESIONE DELLA POTESTÀ ESCLUSIVA STATALE IN TEMA DI " TUTELA DELLA CONCORRENZA" - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DEGLI ULTERIORI PROFILI DI CENSURA.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria 17 giugno 2003, n. 17, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, nella parte ove prevede la possibilità di derogare - per un periodo transitorio - alle prescritte procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto su gomma e su rotaie. La norma statale (art. 18, comma 3-bis, del d.lgs. n. 422 del 1997), che determina il termine ultimo entro cui le Regioni possono mantenere gli affidamenti agli attuali concessionari di servizi di trasporto pubblico locale, al termine del quale è previsto che tutti i servizi siano affidati esclusivamente tramite procedure concorsuali è, infatti, espressiva dell'esclusivo potere del legislatore statale in tema di "tutela della concorrenza" ed ha carattere inderogabile e, per di più, prevede un ruolo delimitato per lo stesso legislatore regionale, che è eccezionalmente legittimato, rispetto alla nuova legislazione di liberalizzazione del settore, a ritardarne in parte l'immediata applicazione a certe condizioni ed entro un periodo massimo. Ne consegue che le Regioni non possono fissare un termine massimo entro il quale deve concludersi la fase transitoria e generalizzarsi l'affidamento mediante procedure concorsuali dei servizi di trasporto locale in deroga alla norma statale. Questa assume un valore determinante al fine di assicurare, entro termini certi, l'effettiva apertura alla concorrenza del settore del trasporto pubblico locale, con piena attuazione della normativa europea in materia di liberalizzazione del mercato del servizio di trasporto locale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  17/06/2003  n. 17  art. 2  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte