Sentenza 80/2006 (ECLI:IT:COST:2006:80)
Massima numero 30218
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
22/02/2006; Decisione del
22/02/2006
Deposito del 03/03/2006; Pubblicazione in G. U. 08/03/2006
Titolo
SENT. 80/06 H. TRASPORTO PUBBLICO - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI - NUOVA DISCIPLINA INTRODUTTIVA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA - PERIODO TRANSITORIO IN CUI È POSSIBILE PROROGARE GLI AFFIDAMENTI PREESISTENTI - NORME DELLA REGIONE VENETO CHE MODIFICANO IL TERMINE ULTIMO, PREVISTO DAL LEGISLATORE STATALE, DELLA FASE TRANSITORIA - RICORSO DEL GOVERNO - LESIONE DELLA POTESTÀ ESCLUSIVA STATALE IN TEMA DI " TUTELA DELLA CONCORRENZA" - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DEGLI ULTERIORI PROFILI DI CENSURA.
SENT. 80/06 H. TRASPORTO PUBBLICO - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI - NUOVA DISCIPLINA INTRODUTTIVA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA - PERIODO TRANSITORIO IN CUI È POSSIBILE PROROGARE GLI AFFIDAMENTI PREESISTENTI - NORME DELLA REGIONE VENETO CHE MODIFICANO IL TERMINE ULTIMO, PREVISTO DAL LEGISLATORE STATALE, DELLA FASE TRANSITORIA - RICORSO DEL GOVERNO - LESIONE DELLA POTESTÀ ESCLUSIVA STATALE IN TEMA DI " TUTELA DELLA CONCORRENZA" - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DEGLI ULTERIORI PROFILI DI CENSURA.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, della legge della Regione Veneto 26 novembre 2004, n. 30, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, nella parte in cui prevede, a favore degli affidatari dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, la proroga fino al 31 dicembre 2006 della gestione dei rispettivi servizi, nonché dei relativi contratti di servizio. La norma statale (art. 18, comma 3-bis, del d.lgs. n. 422 del 1997), che determina il termine ultimo entro cui le Regioni possono mantenere gli affidamenti agli attuali concessionari di servizi di trasporto pubblico locale, al termine del quale è previsto che tutti i servizi siano affidati esclusivamente tramite procedure concorsuali è, infatti, espressiva dell'esclusivo potere del legislatore statale in tema di "tutela della concorrenza" ed ha carattere inderogabile e, per di più, prevede un ruolo delimitato per lo stesso legislatore regionale, che è eccezionalmente legittimato, rispetto alla nuova legislazione di liberalizzazione del settore, a ritardarne in parte l'immediata applicazione a certe condizioni ed entro un periodo massimo. Ne consegue che le Regioni non possono fissare un termine massimo entro il quale deve concludersi la fase transitoria e generalizzarsi l'affidamento mediante procedure concorsuali dei servizi di trasporto locale in deroga alla norma statale. Questa assume un valore determinante al fine di assicurare, entro termini certi, l'effettiva apertura alla concorrenza del settore del trasporto pubblico locale, con piena attuazione della normativa europea in materia di liberalizzazione del mercato del servizio di trasporto locale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, della legge della Regione Veneto 26 novembre 2004, n. 30, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, nella parte in cui prevede, a favore degli affidatari dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, la proroga fino al 31 dicembre 2006 della gestione dei rispettivi servizi, nonché dei relativi contratti di servizio. La norma statale (art. 18, comma 3-bis, del d.lgs. n. 422 del 1997), che determina il termine ultimo entro cui le Regioni possono mantenere gli affidamenti agli attuali concessionari di servizi di trasporto pubblico locale, al termine del quale è previsto che tutti i servizi siano affidati esclusivamente tramite procedure concorsuali è, infatti, espressiva dell'esclusivo potere del legislatore statale in tema di "tutela della concorrenza" ed ha carattere inderogabile e, per di più, prevede un ruolo delimitato per lo stesso legislatore regionale, che è eccezionalmente legittimato, rispetto alla nuova legislazione di liberalizzazione del settore, a ritardarne in parte l'immediata applicazione a certe condizioni ed entro un periodo massimo. Ne consegue che le Regioni non possono fissare un termine massimo entro il quale deve concludersi la fase transitoria e generalizzarsi l'affidamento mediante procedure concorsuali dei servizi di trasporto locale in deroga alla norma statale. Questa assume un valore determinante al fine di assicurare, entro termini certi, l'effettiva apertura alla concorrenza del settore del trasporto pubblico locale, con piena attuazione della normativa europea in materia di liberalizzazione del mercato del servizio di trasporto locale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
26/11/2004
n. 30
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte