Sentenza 80/2006 (ECLI:IT:COST:2006:80)
Massima numero 30219
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
22/02/2006; Decisione del
22/02/2006
Deposito del 03/03/2006; Pubblicazione in G. U. 08/03/2006
Titolo
SENT. 80/06 I. TRASPORTO PUBBLICO - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI - NUOVA DISCIPLINA INTRODUTTIVA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA - PERIODO TRANSITORIO IN CUI È POSSIBILE PROROGARE GLI AFFIDAMENTI PREESISTENTI - NORME DELLA REGIONE CALABRIA CHE MODIFICANO IL TERMINE ULTIMO, PREVISTO DAL LEGISLATORE STATALE, DELLA FASE TRANSITORIA - RICORSO DEL GOVERNO - LESIONE DELLA POTESTÀ ESCLUSIVA STATALE IN TEMA DI " TUTELA DELLA CONCORRENZA" - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DEGLI ULTERIORI PROFILI DI CENSURA.
SENT. 80/06 I. TRASPORTO PUBBLICO - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI - NUOVA DISCIPLINA INTRODUTTIVA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA - PERIODO TRANSITORIO IN CUI È POSSIBILE PROROGARE GLI AFFIDAMENTI PREESISTENTI - NORME DELLA REGIONE CALABRIA CHE MODIFICANO IL TERMINE ULTIMO, PREVISTO DAL LEGISLATORE STATALE, DELLA FASE TRANSITORIA - RICORSO DEL GOVERNO - LESIONE DELLA POTESTÀ ESCLUSIVA STATALE IN TEMA DI " TUTELA DELLA CONCORRENZA" - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DEGLI ULTERIORI PROFILI DI CENSURA.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 11, lettere b) e f) della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2004, n. 36, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, nella parte in cui prevede la data del 31 dicembre 2006 come termine ultimo di gestione dei servizi di trasporto già esercitati in regime di concessione. La norma statale (art. 18, comma 3-bis, del d.lgs. n. 422 del 1997), che determina il termine ultimo entro cui le Regioni possono mantenere gli affidamenti agli attuali concessionari di servizi di trasporto pubblico locale, al termine del quale è previsto che tutti i servizi siano affidati esclusivamente tramite procedure concorsuali è, infatti, espressiva dell'esclusivo potere del legislatore statale in tema di "tutela della concorrenza" ed ha carattere inderogabile e, per di più, prevede un ruolo delimitato per lo stesso legislatore regionale, che è eccezionalmente legittimato, rispetto alla nuova legislazione di liberalizzazione del settore, a ritardarne in parte l'immediata applicazione a certe condizioni ed entro un periodo massimo. Ne consegue che le Regioni non possono fissare un termine massimo entro il quale deve concludersi la fase transitoria e generalizzarsi l'affidamento mediante procedure concorsuali dei servizi di trasporto locale in deroga alla norma statale. Questa assume un valore determinante al fine di assicurare, entro termini certi, l'effettiva apertura alla concorrenza del settore del trasporto pubblico locale, con piena attuazione della normativa europea in materia di liberalizzazione del mercato del servizio di trasporto locale.
- Sentenze citate n. 251/1989, n. 82/1996.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 11, lettere b) e f) della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2004, n. 36, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, nella parte in cui prevede la data del 31 dicembre 2006 come termine ultimo di gestione dei servizi di trasporto già esercitati in regime di concessione. La norma statale (art. 18, comma 3-bis, del d.lgs. n. 422 del 1997), che determina il termine ultimo entro cui le Regioni possono mantenere gli affidamenti agli attuali concessionari di servizi di trasporto pubblico locale, al termine del quale è previsto che tutti i servizi siano affidati esclusivamente tramite procedure concorsuali è, infatti, espressiva dell'esclusivo potere del legislatore statale in tema di "tutela della concorrenza" ed ha carattere inderogabile e, per di più, prevede un ruolo delimitato per lo stesso legislatore regionale, che è eccezionalmente legittimato, rispetto alla nuova legislazione di liberalizzazione del settore, a ritardarne in parte l'immediata applicazione a certe condizioni ed entro un periodo massimo. Ne consegue che le Regioni non possono fissare un termine massimo entro il quale deve concludersi la fase transitoria e generalizzarsi l'affidamento mediante procedure concorsuali dei servizi di trasporto locale in deroga alla norma statale. Questa assume un valore determinante al fine di assicurare, entro termini certi, l'effettiva apertura alla concorrenza del settore del trasporto pubblico locale, con piena attuazione della normativa europea in materia di liberalizzazione del mercato del servizio di trasporto locale.
- Sentenze citate n. 251/1989, n. 82/1996.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
29/12/2004
n. 36
art. 1
co. 11
legge della Regione Calabria
29/12/2004
n. 36
art. 1
co. 11
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte