Sentenza 81/2006 (ECLI:IT:COST:2006:81)
Massima numero 30221
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
22/02/2006; Decisione del
22/02/2006
Deposito del 03/03/2006; Pubblicazione in G. U. 08/03/2006
Titolo
SENT. 81/06 A. RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA - NORME DELLA REGIONE ABRUZZO - AGEVOLAZIONI A FAVORE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI E LORO CONSORZI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE - RICORSO DEL GOVERNO - SOPRAVVENUTA MODIFICA LEGISLATIVA IN SENSO SATISFATTIVO DELLE DOGLIANZE DEL RICORRENTE - RINUNCIA PARZIALE AL RICORSO - ASSENZA DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA REGIONE ABRUZZO - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO.
SENT. 81/06 A. RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA - NORME DELLA REGIONE ABRUZZO - AGEVOLAZIONI A FAVORE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI E LORO CONSORZI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE - RICORSO DEL GOVERNO - SOPRAVVENUTA MODIFICA LEGISLATIVA IN SENSO SATISFATTIVO DELLE DOGLIANZE DEL RICORRENTE - RINUNCIA PARZIALE AL RICORSO - ASSENZA DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA REGIONE ABRUZZO - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO.
Testo
Va dichiarata l'estinzione del giudizio sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione Abruzzo n. 6 del 2005, sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e in relazione all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 204 del 1998. Infatti, tenuto conto della modifica apportata dalla legge regionale n. 33 del 2005 all'impugnato articolo, ritenuta satisfattiva dal ricorrente, la rinuncia parziale al ricorso, in assenza di costituzione in giudizio della Regione resistente, comporta l'estinzione del giudizio (art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Va dichiarata l'estinzione del giudizio sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione Abruzzo n. 6 del 2005, sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e in relazione all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 204 del 1998. Infatti, tenuto conto della modifica apportata dalla legge regionale n. 33 del 2005 all'impugnato articolo, ritenuta satisfattiva dal ricorrente, la rinuncia parziale al ricorso, in assenza di costituzione in giudizio della Regione resistente, comporta l'estinzione del giudizio (art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
08/02/2005
n. 6
art. 21
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 05/06/1998
n. 204
art. 1
co. 1
decreto legislativo 05/06/1998
n. 204
art. 1
co. 2
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 25