Sentenza 82/2006 (ECLI:IT:COST:2006:82)
Massima numero 30225
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  22/02/2006;  Decisione del  22/02/2006
Deposito del 03/03/2006; Pubblicazione in G. U. 08/03/2006
Massime associate alla pronuncia:  30226


Titolo
SENT. 82/06 A. CALAMITÀ PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE - STATO DI EMERGENZA DECRETATO IN RELAZIONE AL CROLLO DI UN EDIFICIO NEL QUARTIERE DELL'ARENELLA DELLA CITTÀ DI NAPOLI - NORME DELLA REGIONE CAMPANIA - ATTRIBUZIONE, DOPO LA SCADENZA DELLO STATO DI EMERGENZA, DI UN CONTRIBUTO AL SINDACO DI NAPOLI IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE IN DEROGA ALLA LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE VIGENTE - RICORSO DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DI NORME STATALI ESPRESSIVE DI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 4, della legge della Regione Campania 12 novembre 2004, n. 8, nella parte in cui prevede che il Sindaco di Napoli provvede secondo le procedure e deroghe di cui alla ordinanza 11 luglio 2001, n. 3142 del Ministro dell'Interno, nonostante il venir meno, in data 31 luglio 2004, dello stato di emergenza decretato, con d.P.C.m. del 2001, del 2002 e del 2003, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992. La norma impugnata, infatti, successiva alla scadenza dello stato di emergenza, nello stanziare un contributo a favore degli interventi di ripristino e ricostruzione previsti dalla detta ordinanza del Ministro dell'interno, e nel prevedere che il Sindaco di Napoli provvede «secondo le procedure e deroghe di cui all'ordinanza stessa», e quindi in deroga alla legislazione statale e regionale vigente, viola l'art. 117, terzo comma, Cost., perché si pone in contrasto con l'art. 5 della legge n. 225 del 1992 - il quale attribuisce al Consiglio dei ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza in ipotesi di calamità naturali, e prevede che a seguito della dichiarazione di emergenza, e per fare fronte ad essa, lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, il Ministro dell'Interno possano adottare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico -, e con l'art. 107, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, - il quale chiarisce che tali funzioni hanno rilievo nazionale, ed esclude che il riconoscimento di poteri straordinari e derogatori della legislazione vigente possa avvenire da parte di una legge regionale -, norme statali, queste, entrambe espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile, e quindi idonee a delimitare il potere normativo regionale, anche secondo il nuovo regime di competenze legislative delineato con la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione.

- Le norme di cui agli artt. 5 della legge n. 225 del 1992 e 107, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sono espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile, e quindi idonee a delimitare il potere normativo regionale, anche secondo il nuovo regime di competenze legislative delineato con la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione: sentenza n. 327/2003.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  12/11/2004  n. 8  art. 4  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte