Sentenza 82/2006 (ECLI:IT:COST:2006:82)
Massima numero 30226
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
22/02/2006; Decisione del
22/02/2006
Deposito del 03/03/2006; Pubblicazione in G. U. 08/03/2006
Massime associate alla pronuncia:
30225
Titolo
SENT. 82/06 B. CALAMITÀ PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE - NORME DELLA REGIONE CAMPANIA - ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO - ATTRIBUZIONE ALLA STESSA, NELLE MORE DELLA LEGGE ISTITUTIVA, DELLE FUNZIONI E STRUTTURE GIÀ IN CAPO AL COMMISSARIO DELEGATO PER LO STATO DI EMERGENZA DICHIARATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN RELAZIONE AD EVENTI VERIFICATISI NEI TERRITORI DI ALCUNI COMUNI DELLA REGIONE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATO COINVOLGIMENTO DI STRUTTURE ED ORGANI STATALI CON DETERMINAZIONE NORMATIVA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 82/06 B. CALAMITÀ PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE - NORME DELLA REGIONE CAMPANIA - ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO - ATTRIBUZIONE ALLA STESSA, NELLE MORE DELLA LEGGE ISTITUTIVA, DELLE FUNZIONI E STRUTTURE GIÀ IN CAPO AL COMMISSARIO DELEGATO PER LO STATO DI EMERGENZA DICHIARATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN RELAZIONE AD EVENTI VERIFICATISI NEI TERRITORI DI ALCUNI COMUNI DELLA REGIONE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATO COINVOLGIMENTO DI STRUTTURE ED ORGANI STATALI CON DETERMINAZIONE NORMATIVA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera g), e terzo comma, Cost., e in relazione all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dell'art. 5, comma 5, della legge della Regione Campania n. 8 del 2004, secondo il quale «nelle more della legge che deve definire i compiti e le funzioni in via ordinaria e permanente dell'agenzia regionale per la difesa del suolo e tenuto conto che il 31 dicembre 2004 cessano le attribuzioni in capo al Presidente della Regione Campania, commissario delegato ex ordinanza del Ministero dell'Interno n. 2994/1999 e successive modificazioni, i compiti e le funzioni e le strutture di cui alle ordinanze n. 2994/1999 e n. 2789/1998 in capo alla struttura commissariale sono attribuiti all'agenzia regionale campana per la difesa del suolo a tal fine istituita». La disposizione, infatti, non attribuisce alla istituenda agenzia regionale per la difesa del suolo i poteri straordinari o derogatori previsti in capo al Presidente della Regione Campania dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2789 del 1998, né proroga lo stato di emergenza, con quel provvedimento dichiarato , ma è anzi diretta a regolare la situazione delle strutture commissariali per il tempo in cui venga a cessare lo stato di emergenza; né coinvolge uffici o organi statali, il che vale ad escludere la violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera g), Cost.
È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera g), e terzo comma, Cost., e in relazione all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dell'art. 5, comma 5, della legge della Regione Campania n. 8 del 2004, secondo il quale «nelle more della legge che deve definire i compiti e le funzioni in via ordinaria e permanente dell'agenzia regionale per la difesa del suolo e tenuto conto che il 31 dicembre 2004 cessano le attribuzioni in capo al Presidente della Regione Campania, commissario delegato ex ordinanza del Ministero dell'Interno n. 2994/1999 e successive modificazioni, i compiti e le funzioni e le strutture di cui alle ordinanze n. 2994/1999 e n. 2789/1998 in capo alla struttura commissariale sono attribuiti all'agenzia regionale campana per la difesa del suolo a tal fine istituita». La disposizione, infatti, non attribuisce alla istituenda agenzia regionale per la difesa del suolo i poteri straordinari o derogatori previsti in capo al Presidente della Regione Campania dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2789 del 1998, né proroga lo stato di emergenza, con quel provvedimento dichiarato , ma è anzi diretta a regolare la situazione delle strutture commissariali per il tempo in cui venga a cessare lo stato di emergenza; né coinvolge uffici o organi statali, il che vale ad escludere la violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera g), Cost.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
12/11/2004
n. 8
art. 5
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 24/02/1992
n. 225
art. 2