Sentenza 83/2006 (ECLI:IT:COST:2006:83)
Massima numero 30224
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
22/02/2006; Decisione del
22/02/2006
Deposito del 03/03/2006; Pubblicazione in G. U. 08/03/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 83/06. PREVIDENZA E ASSISTENZA - DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - PENSIONE PRIVILEGIATA PER INFERMITÀ ASCRIVIBILI ALLA PRIMA CATEGORIA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AD ALIQUOTA DIVERSA DA QUELLA PREVISTA PER I DIPENDENTI STATALI - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 83/06. PREVIDENZA E ASSISTENZA - DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - PENSIONE PRIVILEGIATA PER INFERMITÀ ASCRIVIBILI ALLA PRIMA CATEGORIA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AD ALIQUOTA DIVERSA DA QUELLA PREVISTA PER I DIPENDENTI STATALI - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Alla luce del principio da tempo affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui "la regola della non confrontabilità" dei sistemi previdenziali "incontra un limite nei casi in cui dal confronto emerga una evidente irragionevolezza", va escluso che nella specie tale limite sia stato superato, attesa la diversità di funzione cui assolve l'aliquota prevista dalla norma come quella evocata come tertium comparationis. Infatti, il trattamento pensionistico diretto di privilegio dei dipendenti degli enti locali per infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella A, di cui al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, non può essere posto a confronto con il trattamento pensionistico privilegiato dei dipendenti statali, di cui all'art. 65 del d.P.R. n. 1092 del 1973, poiché per i dipendenti degli enti locali l'aliquota indicata alla lettera a) del primo comma della norma censurata (0,66667) assicura la soglia minima di quantificazione del trattamento privilegiato, mentre per i dipendenti statali la percentuale prevista (0,80) per il calcolo della pensione di privilegio costituisce l'unica aliquota applicabile. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 3, comma quarto, della legge 26 luglio 1965, n. 965, nella parte in cui stabilisce che - ai fini della pensione diretta di privilegio dei dipendenti degli enti locali per infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella A, di cui al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 824 - l'aliquota indicata alla lettera a) del primo comma dello stesso articolo deve essere considerata in nessun caso inferiore a 0,66667, invece che a 0,80, così come previsto per i dipendenti statali dall'art. 65 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
- Sentenze citate n. 433/2005, nn. 297 e 345/1999, n. 454/1993.
Alla luce del principio da tempo affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui "la regola della non confrontabilità" dei sistemi previdenziali "incontra un limite nei casi in cui dal confronto emerga una evidente irragionevolezza", va escluso che nella specie tale limite sia stato superato, attesa la diversità di funzione cui assolve l'aliquota prevista dalla norma come quella evocata come tertium comparationis. Infatti, il trattamento pensionistico diretto di privilegio dei dipendenti degli enti locali per infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella A, di cui al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, non può essere posto a confronto con il trattamento pensionistico privilegiato dei dipendenti statali, di cui all'art. 65 del d.P.R. n. 1092 del 1973, poiché per i dipendenti degli enti locali l'aliquota indicata alla lettera a) del primo comma della norma censurata (0,66667) assicura la soglia minima di quantificazione del trattamento privilegiato, mentre per i dipendenti statali la percentuale prevista (0,80) per il calcolo della pensione di privilegio costituisce l'unica aliquota applicabile. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 3, comma quarto, della legge 26 luglio 1965, n. 965, nella parte in cui stabilisce che - ai fini della pensione diretta di privilegio dei dipendenti degli enti locali per infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella A, di cui al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 824 - l'aliquota indicata alla lettera a) del primo comma dello stesso articolo deve essere considerata in nessun caso inferiore a 0,66667, invece che a 0,80, così come previsto per i dipendenti statali dall'art. 65 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
- Sentenze citate n. 433/2005, nn. 297 e 345/1999, n. 454/1993.
Atti oggetto del giudizio
legge
26/07/1965
n. 965
art. 3
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte