Sentenza 84/2006 (ECLI:IT:COST:2006:84)
Massima numero 30227
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  22/02/2006;  Decisione del  22/02/2006
Deposito del 03/03/2006; Pubblicazione in G. U. 08/03/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 84/06. ELEZIONI - ELEZIONI REGIONALI - NORME DELLA REGIONE ABRUZZO - INELEGGIBILITÀ A PRESIDENTE DELLA GIUNTA E A CONSIGLIERE REGIONALE DEI SINDACI DEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A CINQUEMILA ABITANTI, NONCHÉ DEI PRESIDENTI E DEGLI ASSESSORI DELLE PROVINCE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA PER ESTENSIONE DELL'INELEGGIBILITÀ ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE ANZICHÉ AL SOLO AMBITO DEL TERRITORIO IN CUI È ESERCITATO IL MANDATO - DIFETTO DI RILEVANZA E CARENZA DI INCIDENTALITÀ - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 51 Cost., dell'art. 2, comma 1, lettera n), della legge della Regione Abruzzo 30 dicembre 2004, n. 51, a norma del quale «non sono eleggibili a presidente della giunta e a consigliere regionale ... i sindaci dei comuni della regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti, nonché i presidenti e gli assessori delle province», in quanto, per la parte relativa alla disposizione che prevede l'ineleggibilità dei presidenti e degli assessori delle province, la questione è priva di rilevanza, avendo il giudizio a quo ad oggetto il diritto del sindaco di un comune con popolazione superiore a cinquemila abitanti, e non anche del presidente o degli assessori delle province, a candidarsi nelle elezioni regionali; per la parte relativa alla disposizione che prevede l'ineleggibilità dei sindaci dei comuni della regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti, la questione è, invece, inammissibile per carenza di incidentalità, in quanto il giudizio a quo, instaurato dal sindaco di un comune con popolazione superiore a cinquemila abitanti per ottenere il riconoscimento - preventivo, in considerazione dell'espressa "intenzione" di partecipare alla competizione nella circoscrizione della stessa provincia sede del suo comune - del diritto di candidarsi nelle elezioni del Consiglio regionale investe direttamente la norma assunta come lesiva del diritto di elettorato passivo: diritto, nella specie, non esercitato, né contestato, atteso che il procedimento elettorale non risultava neppure avviato all'epoca della domanda di accertamento preventivo. In tal modo, infatti, l'oggetto del giudizio principale coincide sostanzialmente con quello del presente giudizio, laddove il giudizio incidentale di legittimità costituzionale presuppone che il petitum del procedimento giurisdizionale nel corso del quale viene sollevata la questione non si identifichi con l'oggetto della questione stessa. Alla stregua della vigente normativa evidentemente incongrua, l'esistenza di cause di ineleggibilità - pur essendo queste intese a garantire la pari opportunità fra i concorrenti - è rilevabile soltanto dopo lo svolgimento delle elezioni; con la conseguenza che un giudizio può sorgere, e in esso essere proposta la questione incidentale di costituzionalità, non prima che i consigli regionali abbiano esercitato la loro "competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti".

- Sul carattere di incidentalità della questione di legittimità costituzionale, che presuppone che il petitum del procedimento giurisdizionale nel corso del quale essa viene sollevata non si identifichi con l'oggetto della questione stessa, cfr. ordinanze n. 175/2003 e n. 17/1999, sentenza n. 127/1998.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  30/12/2004  n. 51  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte