Sentenza 87/2006 (ECLI:IT:COST:2006:87)
Massima numero 30231
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  06/03/2006;  Decisione del  06/03/2006
Deposito del 10/03/2006; Pubblicazione in G. U. 15/03/2006
Massime associate alla pronuncia:  30230


Titolo
SENT. 87/06 B. FARMACIA - GESTIONE PROVVISORIA DI SEDI FARMACEUTICHE - SANATORIA CON ASSEGNAZIONE AL GESTORE PROVVISORIO DELLA RELATIVA TITOLARITÀ - REQUISITI, CRITERI E MODALITÀ DEL PROCEDIMENTO REGIONALE FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - RICORSO DELLE REGIONI ABRUZZO, TOSCANA, VENETO ED EMILIA-ROMAGNA - PREVISIONE DA PARTE DEL LEGISLATORE STATALE DI NORME DI DETTAGLIO CON LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE DELLE REGIONI NELLA MATERIA DELLA TUTELA DELLA SALUTE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 46 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che disciplina il fenomeno della gestione provvisoria delle farmacie e prevede una sanatoria delle stesse con assegnazione al gestore provvisorio della relativa titolarità. La materia della organizzazione del servizio farmaceutico, come la giurisprudenza costituzionale ha da tempo affermato, va ricondotta al titolo di competenza concorrente di tutela della salute e la Corte , in relazione a varie leggi di "sanatoria" che nel passato hanno affrontato la materia, ha altresì escluso che potesse riconoscersi natura di principio ad "un insieme di disposizioni contenente una disciplina in sé compiuta e autoapplicativa che, come tale, non lascia il minimo spazio non solo per una ipotetica legiferazione ulteriore, ma persino per una normazione secondaria di mera esecuzione", né l'interesse nazionale può legittimare uno spostamento del regime delle competenze normative regolato dal nuovo art. 117 della Costituzione.

- Sentenza citata n. 177/1988.

Atti oggetto del giudizio

legge  16/01/2003  n. 3  art. 46  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte