Sentenza 88/2006 (ECLI:IT:COST:2006:88)
Massima numero 30233
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
06/03/2006; Decisione del
06/03/2006
Deposito del 10/03/2006; Pubblicazione in G. U. 15/03/2006
Massime associate alla pronuncia:
30232
Titolo
SENT. 88/06 B. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MODALITÀ E LIMITI - RICORSO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - LESIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA PRIMARIA DELLA REGIONE RICORRENTE IN MATERIA DI "ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE" - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 88/06 B. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MODALITÀ E LIMITI - RICORSO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - LESIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA PRIMARIA DELLA REGIONE RICORRENTE IN MATERIA DI "ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE" - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo - in relazione agli articoli 4, numero 1), 8 e 48 e seguenti della legge costituzionale n. 1 del 1963, recante lo statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, tenuto anche conto dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - l'art. 1, comma 103, della legge n. 311 del 2004, il quale prevede limitazioni per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, nella parte in cui tale norma si applica alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Ed invero, detta norma comprime illegittimamente l'autonomia regionale in materia di «ordinamento degli uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione» imponendo limiti precisi e puntuali (e non già di principio) non giustificabili dall'esigenza di coordinare la spesa pubblica; esigenza che lo Stato può salvaguardare prescrivendo "criteri ed obiettivi" ma senza «imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi».
- Sulla legislazione statale di principio per il contenimento della spesa corrente, v. citata sentenza n. 388/2004.
- Sugli ambiti e sui limiti della normativa statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica», v. citate sentenze n. 390/2004, n. 417 e n. 449/2005.
E' costituzionalmente illegittimo - in relazione agli articoli 4, numero 1), 8 e 48 e seguenti della legge costituzionale n. 1 del 1963, recante lo statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, tenuto anche conto dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - l'art. 1, comma 103, della legge n. 311 del 2004, il quale prevede limitazioni per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, nella parte in cui tale norma si applica alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Ed invero, detta norma comprime illegittimamente l'autonomia regionale in materia di «ordinamento degli uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione» imponendo limiti precisi e puntuali (e non già di principio) non giustificabili dall'esigenza di coordinare la spesa pubblica; esigenza che lo Stato può salvaguardare prescrivendo "criteri ed obiettivi" ma senza «imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi».
- Sulla legislazione statale di principio per il contenimento della spesa corrente, v. citata sentenza n. 388/2004.
- Sugli ambiti e sui limiti della normativa statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica», v. citate sentenze n. 390/2004, n. 417 e n. 449/2005.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/2004
n. 311
art. 1
co. 103
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 8
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 48
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte