Sentenza 89/2006 (ECLI:IT:COST:2006:89)
Massima numero 30234
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
06/03/2006; Decisione del
06/03/2006
Deposito del 10/03/2006; Pubblicazione in G. U. 15/03/2006
Titolo
SENT. 89/06 A. INTERVENTO IN GIUDIZIO - SOGGETTI DIVERSI DA QUELLI LEGITTIMATI A PROMUOVERE IL CONFLITTO O A RESISTERVI - INAMMISSIBILITÀ.
SENT. 89/06 A. INTERVENTO IN GIUDIZIO - SOGGETTI DIVERSI DA QUELLI LEGITTIMATI A PROMUOVERE IL CONFLITTO O A RESISTERVI - INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E' inammissibile l'intervento spiegato dalla società Porto Turistico Domiziano nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Toscana nei confronti dello Stato in tema di competenza in ordine alle procedure amministrative per il rilascio di concessioni demaniali marittime nell'ambito del porto di Viareggio, in quanto nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti non possono intervenire soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, salvo che gli atti impugnati siano oggetto di un giudizio comune in cui l'interventore sia parte e la pronuncia della Corte sia «suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune abbia luogo».
- Sui limiti all'ammissibilità dell'intervento nel giudizio per conflitto di attribuzione fra enti di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, v. sentenze n. 386/2005 e n. 76/2001.
E' inammissibile l'intervento spiegato dalla società Porto Turistico Domiziano nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Toscana nei confronti dello Stato in tema di competenza in ordine alle procedure amministrative per il rilascio di concessioni demaniali marittime nell'ambito del porto di Viareggio, in quanto nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti non possono intervenire soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, salvo che gli atti impugnati siano oggetto di un giudizio comune in cui l'interventore sia parte e la pronuncia della Corte sia «suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune abbia luogo».
- Sui limiti all'ammissibilità dell'intervento nel giudizio per conflitto di attribuzione fra enti di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, v. sentenze n. 386/2005 e n. 76/2001.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte