Sentenza 89/2006 (ECLI:IT:COST:2006:89)
Massima numero 30236
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente MARINI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  06/03/2006;  Decisione del  06/03/2006
Deposito del 10/03/2006; Pubblicazione in G. U. 15/03/2006
Massime associate alla pronuncia:  30234  30235


Titolo
SENT. 89/06 C. PORTI - CONCESSIONI SUI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO PORTUALE - NOTE MINISTERIALI DI RIASSUNZIONE IN CAPO ALLO STATO DELLE RELATIVE COMPETENZE CON SPECIFICO RIGUARDO AL PORTO DI VIAREGGIO - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROMOSSO DALLA REGIONE TOSCANA - LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI - NON SPETTANZA ALLO STATO DELLA POTESTÀ IN CONTESTAZIONE - ANNULLAMENTO DEGLI ATTI IMPUGNATI.

Testo
Non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito del porto di Viareggio, e vanno pertanto annullate le note del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto di Viareggio, in data 12 e 26 febbraio 2003, nonché le note del suddetto Ministero, Direzione generale per le Infrastrutture della navigazione marittima ed interna, in data 31 gennaio e 4 febbraio 2003. Il Ministero delle Infrastrutture, infatti, con gli atti impugnati, pur in presenza del nuovo riparto di attribuzioni di competenze delineato dalla riforma del Titolo V della Costituzione - alla stregua della quale il presente conflitto di attribuzione deve essere risolto, dovendosi avere riguardo ai parametri costituzionali vigenti al momento dell'adozione degli atti in ordine ai quali esso è stato promosso -, ha inteso attrarre "nuovamente" nella competenza statale il porto di Viareggio, solo perché questo risulta inserito nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995 (un atto adottato, quindi, prima della riforma del Titolo V), ritenendo di poter trarre, ma arbitrariamente, argomenti da un parere del Consiglio di Stato (n. 767 del 2002), per operare una vera e propria "riappropriazione" di competenza su tutti i porti e le aree portuali di cui al detto d.P.C.m., benché la legge della Regione Toscana 1° dicembre 1998, n. 88, all'art. 27, comma 3, avesse disposto che «sono attribuite ai Comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, nonché del demanio lacuale e fluviale», funzioni dunque già concretamente esercitate dal Comune di Viareggio alla data della "riappropriazione", da parte dello Stato, della relativa competenza amministrativa, effettuata con gli atti oggetto del conflitto. Va invero escluso che il riferimento al suddetto d.P.C.m. nelle norme statali citate negli atti impugnati, e segnatamente nell'art. 105 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, possa cristallizzare nel tempo l'appartenenza di aree portuali di interesse regionale o interregionale al novero di quelle escluse dal conferimento di funzioni alle Regioni in vista del loro "preminente interesse nazionale", atteso che il nuovo sistema delle competenze recato dalla legge cost. n. 3 del 2001 impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento del suddetto porto nel d.P.C.m. del 1995, ai fini del riparto delle funzioni amministrative in materia.

- Sull'attribuzione alle Regioni della competenza legislativa concorrente in materia di "porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione" operata dall'art. 117, terzo comma, Cost. come modificato con la riforma del Titolo V, cfr. sentenza n. 378/2005.

- Il conflitto di attribuzione fra enti va risolto sulla base dei parametri costituzionali vigenti al momento dell'adozione degli atti in ordine ai quali esso è stato promosso: v. sentenze n. 324/2005, n. 364, n. 302 e n. 13/2003.

- Il richiamo effettuato nell'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 al d.P.C.m. 21 dicembre 1995 non comporta il conferimento allo stesso di «efficacia legislativa», né vale a «sanare i vizi di legittimità che lo inficiano o comunque attribuire ad esso, in quanto tale, una nuova o diversa efficacia»: cfr. sentenza n. 322/2000.

Atti oggetto del giudizio

 12/02/2003  n.   art.   co. 

 26/02/2003  n.   art.   co. 

 31/01/2003  n.   art.   co. 

 04/02/2003  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte