Sentenza 90/2006 (ECLI:IT:COST:2006:90)
Massima numero 30238
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
06/03/2006; Decisione del
06/03/2006
Deposito del 10/03/2006; Pubblicazione in G. U. 15/03/2006
Massime associate alla pronuncia:
30237
Titolo
SENT. 90/06 B. PORTI - CONCESSIONI DEMANIALI NELL'AMBITO DEI PORTI TURISTICI DELLA REGIONE CAMPANIA - NOTA MINISTERIALE DI ATTRIBUZIONE AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO DI NAPOLI DELLE RELATIVE COMPETENZE AMMINISTRATIVE - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROMOSSO DALLA REGIONE CAMPANIA - LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE REGIONALI - NON SPETTANZA ALLO STATO DELLA POTESTÀ IN CONTESTAZIONE - ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO.
SENT. 90/06 B. PORTI - CONCESSIONI DEMANIALI NELL'AMBITO DEI PORTI TURISTICI DELLA REGIONE CAMPANIA - NOTA MINISTERIALE DI ATTRIBUZIONE AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO DI NAPOLI DELLE RELATIVE COMPETENZE AMMINISTRATIVE - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROMOSSO DALLA REGIONE CAMPANIA - LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE REGIONALI - NON SPETTANZA ALLO STATO DELLA POTESTÀ IN CONTESTAZIONE - ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO.
Testo
Non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito dei porti turistici della Regione Campania, e va pertanto annullata la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, in data 12 marzo 2003. Il Ministero delle infrastrutture, infatti, con l'atto impugnato non ha tenuto conto del nuovo riparto delle funzioni legislative e amministrative delineato dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, essendosi limitato a disporre l'attrazione nella competenza statale dei "porti turistici" solo perché inseriti nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995. Ma il richiamo effettuato nell'art. 105 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, al detto d.P.C.m. non conferisce a questo efficacia legislativa, né vale a sanare i vizi di legittimità che lo inficiano, o comunque attribuire ad esso, in quanto tale, una nuova o diversa efficacia, ma semplicemente a definire per relationem la portata del limite introdotto dal decreto legislativo al conferimento di funzioni, con riferimento al contenuto dell'atto richiamato quale esiste attualmente nell'ordinamento, e nei limiti in cui l'efficacia ad esso propria tuttora sussista. Da ciò consegue che il riferimento al suddetto d.P.C.m. nelle norme statali richiamate nell'atto impugnato non può cristallizzare nel tempo l'appartenenza di aree portuali, di interesse regionale o interregionale, al novero di quelle escluse dal conferimento di funzioni alle Regioni in vista del loro "preminente interesse nazionale", atteso che il nuovo assetto delle competenze, recato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento dei "porti turistici" nel d.P.C.m. del 1995 ai fini del riparto delle funzioni amministrative, per l'assorbente ragione che la materia "turismo" è attualmente di competenza legislativa residuale, e dunque piena, delle Regioni, con attribuzione delle funzioni amministrative agli enti territoriali minori, secondo i criteri indicati dall'art. 118 Cost.
- Sull'attribuzione alle Regioni della competenza legislativa concorrente in materia di "porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione" operata dall'art. 117, terzo comma, Cost. come modificato con la riforma del Titolo V, cfr. sentenza n. 378/2005.
- Il conflitto di attribuzione fra enti va risolto sulla base dei parametri costituzionali vigenti al momento dell'adozione degli atti in ordine ai quali esso è stato promosso: v. sentenze n. 324/2005, n. 364, n. 302 e n. 13/2003.
- Il richiamo effettuato nell'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 al d.P.C.m. 21 dicembre 1995 non comporta il conferimento allo stesso di «efficacia legislativa», né vale a «sanare i vizi di legittimità che lo inficiano o comunque ad attribuire ad esso, in quanto tale, una nuova o diversa efficacia»: cfr. sentenza n. 322/2000.
Non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito dei porti turistici della Regione Campania, e va pertanto annullata la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, in data 12 marzo 2003. Il Ministero delle infrastrutture, infatti, con l'atto impugnato non ha tenuto conto del nuovo riparto delle funzioni legislative e amministrative delineato dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, essendosi limitato a disporre l'attrazione nella competenza statale dei "porti turistici" solo perché inseriti nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995. Ma il richiamo effettuato nell'art. 105 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, al detto d.P.C.m. non conferisce a questo efficacia legislativa, né vale a sanare i vizi di legittimità che lo inficiano, o comunque attribuire ad esso, in quanto tale, una nuova o diversa efficacia, ma semplicemente a definire per relationem la portata del limite introdotto dal decreto legislativo al conferimento di funzioni, con riferimento al contenuto dell'atto richiamato quale esiste attualmente nell'ordinamento, e nei limiti in cui l'efficacia ad esso propria tuttora sussista. Da ciò consegue che il riferimento al suddetto d.P.C.m. nelle norme statali richiamate nell'atto impugnato non può cristallizzare nel tempo l'appartenenza di aree portuali, di interesse regionale o interregionale, al novero di quelle escluse dal conferimento di funzioni alle Regioni in vista del loro "preminente interesse nazionale", atteso che il nuovo assetto delle competenze, recato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento dei "porti turistici" nel d.P.C.m. del 1995 ai fini del riparto delle funzioni amministrative, per l'assorbente ragione che la materia "turismo" è attualmente di competenza legislativa residuale, e dunque piena, delle Regioni, con attribuzione delle funzioni amministrative agli enti territoriali minori, secondo i criteri indicati dall'art. 118 Cost.
- Sull'attribuzione alle Regioni della competenza legislativa concorrente in materia di "porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione" operata dall'art. 117, terzo comma, Cost. come modificato con la riforma del Titolo V, cfr. sentenza n. 378/2005.
- Il conflitto di attribuzione fra enti va risolto sulla base dei parametri costituzionali vigenti al momento dell'adozione degli atti in ordine ai quali esso è stato promosso: v. sentenze n. 324/2005, n. 364, n. 302 e n. 13/2003.
- Il richiamo effettuato nell'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 al d.P.C.m. 21 dicembre 1995 non comporta il conferimento allo stesso di «efficacia legislativa», né vale a «sanare i vizi di legittimità che lo inficiano o comunque ad attribuire ad esso, in quanto tale, una nuova o diversa efficacia»: cfr. sentenza n. 322/2000.
Atti oggetto del giudizio
12/03/2003
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte