Ordinanza 91/2006 (ECLI:IT:COST:2006:91)
Massima numero 30239
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  06/03/2006;  Decisione del  06/03/2006
Deposito del 10/03/2006; Pubblicazione in G. U. 15/03/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 91/06. PROCEDIMENTO CIVILE - MORTE DELLA PARTE COSTITUITA - CONOSCENZA ACQUISITA NEL PROCESSO INDIPENDENTEMENTE DALLA DICHIARAZIONE DELL'EVENTO INTERRUTTIVO DA PARTE DEL SUO PROCURATORE - OBBLIGO PER IL GIUDICE DI DISPORRE L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI EREDI - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE FORMATOSI IN RELAZIONE ALLA COSTITUZIONE VOLONTARIA DI UNO DEI COEREDI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 300 del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, «nella parte in cui non prevede che, in caso di morte della parte costituita, la cui conoscenza sia acquisita nel processo indipendentemente dalla dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del suo procuratore, il giudice debba disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suoi eredi». La questione, infatti, risulta proposta sulla base di un presupposto interpretativo errato, in quanto, posto che nel caso in cui il difensore della parte costituita non dichiari l'evento interruttivo il processo resta pendente fra le parti originarie (e, quindi, nei confronti del de cuius), salva l'efficacia della sentenza contro i successori, determinandosi per la difesa del procuratore la c.d. ultrattività del mandato, non si può comparare l'ipotesi in cui il litisconsorzio manchi, perché il processo è incardinato nei confronti di una parte singola (il de cuius), con quella che ricorre quando uno fra i coeredi del defunto si costituisca in prosecuzione volontaria (o anche quando il processo venga riassunto nei confronti di uno o di alcuni fra i coeredi), giacché solo in questa seconda situazione, se vi sono più successori, la prosecuzione deve avvenire nei confronti di tutti, mentre se nessuno dei coeredi è ancora in causa non si può configurare una situazione di litisconsorzio necessario e, quindi, non si può porre un problema di integrazione del contraddittorio, che suppone la presenza nel giudizio di almeno uno dei litisconsorzi.

- Circa gli effetti della mancata dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del procuratore, v. la citata sentenza n. 136/1992.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 300  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte