Ordinanza 92/2006 (ECLI:IT:COST:2006:92)
Massima numero 30240
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
06/03/2006; Decisione del
06/03/2006
Deposito del 10/03/2006; Pubblicazione in G. U. 15/03/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 92/06. PROCESSO PENALE - PROVA - INTEGRAZIONE ISTRUTTORIA - ASSUNZIONE DI NUOVE PROVE - CONTESTATO POTERE DEL GIUDICE DI AMMETTERE NON SOLO PROVE SOPRAVVENUTE MA ANCHE PROVE IN DEROGA AL REGIME DELLE DECADENZE PROCESSUALI, MANCATA PREVISIONE PER LE PARTI DEL DIRITTO DI CONTRODEDURRE NUOVE O CONTRARIE PROVE, ESAME DI PERSONA DISPOSTO D'UFFICIO E CONDOTTO DAL PRESIDENTE - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO, DI TERZIETÀ E IMPARZIALITÀ DEL GIUDICE - QUESTIONE CONTRADDITTORIA E IPOTETICA, AVVENUTA APPLICAZIONE DI UNA DELLE NORME CENSURATE, NONCHÉ CENSURA DI NORMA CHE NON RILEVA NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
ORD. 92/06. PROCESSO PENALE - PROVA - INTEGRAZIONE ISTRUTTORIA - ASSUNZIONE DI NUOVE PROVE - CONTESTATO POTERE DEL GIUDICE DI AMMETTERE NON SOLO PROVE SOPRAVVENUTE MA ANCHE PROVE IN DEROGA AL REGIME DELLE DECADENZE PROCESSUALI, MANCATA PREVISIONE PER LE PARTI DEL DIRITTO DI CONTRODEDURRE NUOVE O CONTRARIE PROVE, ESAME DI PERSONA DISPOSTO D'UFFICIO E CONDOTTO DAL PRESIDENTE - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO, DI TERZIETÀ E IMPARZIALITÀ DEL GIUDICE - QUESTIONE CONTRADDITTORIA E IPOTETICA, AVVENUTA APPLICAZIONE DI UNA DELLE NORME CENSURATE, NONCHÉ CENSURA DI NORMA CHE NON RILEVA NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 111 della Costituzione: a) dell'art. 507 del codice di procedura penale, «nella parte in cui autorizza il giudice a disporre nuove prove anche in deroga alle decadenze previste dall'art. 468 c.p.p., nonché nella parte in cui non prevede che l'ordinanza ammissiva indichi nuovi temi di prova e che le parti possano dedurre nuove prove disponendo un congruo termine a difesa»; b) dell'art. 151, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, nella parte in cui prevede che quando è stato disposto d'ufficio l'esame di una persona, il presidente vi provvede direttamente stabilendo, all'esito, la parte che deve condurre l'esame diretto. La questione concernente l'art. 507 c.p.p. risulta infatti prospettata in modo contraddittorio, essendo detta disposizione censurata, innanzitutto, nella parte in cui è consentito al giudice di disporre nuove prove anche nel caso in cui le parti siano decadute dal relativo diritto di richiesta, in forza dell'art. 468 c.p.p., reclamandosi una pronuncia demolitoria in parte qua, per escludere, in tale ipotesi, la possibilità di escussione dei testi, e richiedendosi poi, in maniera del tutto ipotetica, una pronuncia additiva di incostituzionalità della medesima norma, per la mancata previsione, in essa, del potere per le parti del processo di articolare prove contrarie o nuove prove e di disporre di un congruo termine a difesa, e comunque concernendo una disposizione che il medesimo rimettente riferisce di avere già applicato; mentre la questione avente ad oggetto l'art. 151, comma 2, delle norme di attuazione difetta del requisito della rilevanza, giacché l'impugnativa è specificamente espressa nei confronti del comma 2 di tale norma laddove la fattispecie che viene in rilievo nel giudizio a quo risulta essere, piuttosto, disciplinata dal comma 1 dell'art. 151 citato, considerato che le nuove prove erano state, nella specie, richieste dal pubblico ministero, con conseguente applicazione del normale ordine di assunzione, previsto dall'art. 496 c.p.p.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 111 della Costituzione: a) dell'art. 507 del codice di procedura penale, «nella parte in cui autorizza il giudice a disporre nuove prove anche in deroga alle decadenze previste dall'art. 468 c.p.p., nonché nella parte in cui non prevede che l'ordinanza ammissiva indichi nuovi temi di prova e che le parti possano dedurre nuove prove disponendo un congruo termine a difesa»; b) dell'art. 151, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, nella parte in cui prevede che quando è stato disposto d'ufficio l'esame di una persona, il presidente vi provvede direttamente stabilendo, all'esito, la parte che deve condurre l'esame diretto. La questione concernente l'art. 507 c.p.p. risulta infatti prospettata in modo contraddittorio, essendo detta disposizione censurata, innanzitutto, nella parte in cui è consentito al giudice di disporre nuove prove anche nel caso in cui le parti siano decadute dal relativo diritto di richiesta, in forza dell'art. 468 c.p.p., reclamandosi una pronuncia demolitoria in parte qua, per escludere, in tale ipotesi, la possibilità di escussione dei testi, e richiedendosi poi, in maniera del tutto ipotetica, una pronuncia additiva di incostituzionalità della medesima norma, per la mancata previsione, in essa, del potere per le parti del processo di articolare prove contrarie o nuove prove e di disporre di un congruo termine a difesa, e comunque concernendo una disposizione che il medesimo rimettente riferisce di avere già applicato; mentre la questione avente ad oggetto l'art. 151, comma 2, delle norme di attuazione difetta del requisito della rilevanza, giacché l'impugnativa è specificamente espressa nei confronti del comma 2 di tale norma laddove la fattispecie che viene in rilievo nel giudizio a quo risulta essere, piuttosto, disciplinata dal comma 1 dell'art. 151 citato, considerato che le nuove prove erano state, nella specie, richieste dal pubblico ministero, con conseguente applicazione del normale ordine di assunzione, previsto dall'art. 496 c.p.p.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 507
co.
codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
n.
art. 151
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte