Regioni (competenza residuale) - Ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni - Riconducibilità ad essa dei profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale, quali quelli antecedenti all'instaurazione del rapporto - Riconducibilità alla materia esclusiva statale dell'ordinamento civile degli interventi incidenti sui rapporti lavorativi in essere (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma della Regione autonoma Valle d'Aosta che proroga l'efficacia di graduatorie concorsuali per consentirne l'utilizzazione ai fini dell'accesso all'impiego regionale). (Classif. 218007).
Gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia dell'ordinamento civile, mentre quelli che intervengono "a monte", in una fase antecedente all'instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale, sono da ricondurre alla materia residuale dell'organizzazione amministrativa regionale. Pertanto, le disposizioni regionali che disciplinano i termini di utilizzabilità delle graduatorie concorsuali - le quali rappresentano il provvedimento conclusivo delle procedure selettive -, intervenendo in materia di accesso al pubblico impiego regionale, rientrano nella competenza legislativa residuale regionale relativa all'organizzazione amministrativa del personale. (Precedenti: S. 84/2022 - mass. 44761; S. 58/2021 - mass. 43759; S. 42/2021 - mass. 43705; S. 273/2020 - mass. 43075; S. 126/2020 - mass. 43224; S. 5/2020 - 42245 S. 241/2018 - mass. 40601).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. l, Cost., nonché all'art. 2, lett. a e b, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta - dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge reg. Valle d'Aosta n. 35 del 2021 che prorogano al 31 dicembre 2022 la validità della graduatorie, rispettivamente, per l'assunzione di centralinisti dell'emergenza e per l'ammissione nell'organico del Corpo dei vigili del fuoco valdostano, mediante scorrimento delle graduatorie. Le norme regionali impugnate, avendo ad oggetto graduatorie concorsuali ed essendo funzionali a consentirne l'utilizzazione ai fini dell'accesso all'impiego, non invadono la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», in quanto attengono, sotto il profilo sia contenutistico che teleologico, ad aspetti pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale. Esse inoltre, in virtù della c.d. clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, non violano lo statuto speciale né il principio del buon andamento della pubblica amministrazione. La durata complessiva assunta dalla prima graduatoria, di cinque anni, non è infatti tale, nella specifica fattispecie, da pregiudicare la professionalità dei candidati giudicati idonei; quanto alla seconda graduatoria, sebbene l'arco temporale sia di nove anni, va considerata la specificità della situazione di fatto e normativa che, anche in ragione della pandemia da COVID-19, ha imposto l'ulteriore proroga di un anno, comunque bilanciata da prescrizioni idonee ad assicurare una efficace valutazione delle perduranti capacità professionali del personale interessato).