Ordinanza 94/2006 (ECLI:IT:COST:2006:94)
Massima numero 30242
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
06/03/2006; Decisione del
06/03/2006
Deposito del 10/03/2006; Pubblicazione in G. U. 15/03/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 94/06. GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE RIGUARDANTI LE SANZIONI IRROGATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER L'IMPIEGO DI LAVORATORE IRREGOLARE - ATTRIBUZIONE ALLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI ESTENDERE LA GIURISDIZIONE DEI GIUDICI SPECIALI "A MATERIE DIVERSE DA QUELLE AD ESSE DESTINATE" - QUESTIONE SOLLEVATA SENZA AVER PREVIAMENTE ACCERTATO L'IMPOSSIBILITÀ DI SEGUIRE UNA INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE CORRETTA DELLA NORMA CENSURATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 94/06. GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE RIGUARDANTI LE SANZIONI IRROGATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER L'IMPIEGO DI LAVORATORE IRREGOLARE - ATTRIBUZIONE ALLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI ESTENDERE LA GIURISDIZIONE DEI GIUDICI SPECIALI "A MATERIE DIVERSE DA QUELLE AD ESSE DESTINATE" - QUESTIONE SOLLEVATA SENZA AVER PREVIAMENTE ACCERTATO L'IMPOSSIBILITÀ DI SEGUIRE UNA INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE CORRETTA DELLA NORMA CENSURATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione e VI disposizione transitoria, dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, "nella parte in cui non esclude dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti le sanzioni di cui all'art. 3, terzo comma", del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge dall'art. 1 delle legge 23 aprile 2002, n. 73. Il giudice a quo, infatti, non ha tratto dalle premesse argomentative da lui stesso svolte le dovute conseguenze interpretative, omettendo il doveroso tentativo di esplorare la possibilità di pervenire, in via interpretativa, ad una interpretazione costituzionalmente corretta.
- Ordinanze citate nn. 36/2006, 306/2005 e 19/2003.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione e VI disposizione transitoria, dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, "nella parte in cui non esclude dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti le sanzioni di cui all'art. 3, terzo comma", del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge dall'art. 1 delle legge 23 aprile 2002, n. 73. Il giudice a quo, infatti, non ha tratto dalle premesse argomentative da lui stesso svolte le dovute conseguenze interpretative, omettendo il doveroso tentativo di esplorare la possibilità di pervenire, in via interpretativa, ad una interpretazione costituzionalmente corretta.
- Ordinanze citate nn. 36/2006, 306/2005 e 19/2003.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
co. 2
disposizioni transitorie della Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte