Ordinanza 95/2006 (ECLI:IT:COST:2006:95)
Massima numero 30243
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
06/03/2006; Decisione del
06/03/2006
Deposito del 10/03/2006; Pubblicazione in G. U. 15/03/2006
Massime associate alla pronuncia:
30244
Titolo
ORD. 95/06 A. BANCA E ISTITUTI DI CREDITO - CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI - CESSIONE DEL CREDITO SENZA IL CONSENSO DEL DEBITORE - DENUNCIATA LESIONE DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI DELLA PERSONA, IRRAZIONALITÀ E LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA CON RIFERIMENTO ALLA CESSIONE DEI CREDITI VERSO LO STATO, ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO E ALLA DISCIPLINA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI, LESIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DELLE PARTI NEL PROCESSO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
ORD. 95/06 A. BANCA E ISTITUTI DI CREDITO - CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI - CESSIONE DEL CREDITO SENZA IL CONSENSO DEL DEBITORE - DENUNCIATA LESIONE DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI DELLA PERSONA, IRRAZIONALITÀ E LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA CON RIFERIMENTO ALLA CESSIONE DEI CREDITI VERSO LO STATO, ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO E ALLA DISCIPLINA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI, LESIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DELLE PARTI NEL PROCESSO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, degli artt. 1260, primo comma, del codice civile, 58, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 4, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Il diritto di credito, infatti, costituisce un bene, come tale idoneo a circolare senza coinvolgimento della persona del debitore e dei suoi diritti inviolabili, laddove la cessione del contratto (assunta come tertium comparationis) presuppone l'esistenza, al momento della cessione stessa, in capo ad entrambe le parti, di un complesso unitario di situazioni giuridiche attive e passive e, pertanto, la necessità del consenso del contraente ceduto, in quanto titolare delle situazioni attive corrispondenti agli obblighi gravanti sul cedente.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, degli artt. 1260, primo comma, del codice civile, 58, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 4, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Il diritto di credito, infatti, costituisce un bene, come tale idoneo a circolare senza coinvolgimento della persona del debitore e dei suoi diritti inviolabili, laddove la cessione del contratto (assunta come tertium comparationis) presuppone l'esistenza, al momento della cessione stessa, in capo ad entrambe le parti, di un complesso unitario di situazioni giuridiche attive e passive e, pertanto, la necessità del consenso del contraente ceduto, in quanto titolare delle situazioni attive corrispondenti agli obblighi gravanti sul cedente.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 1260
co. 1
decreto legislativo
01/09/1993
n. 385
art. 58
co. 2
decreto legislativo
01/09/1993
n. 385
art. 58
co. 3
decreto legislativo
01/09/1993
n. 385
art. 58
co. 4
legge
30/04/1999
n. 130
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte