Ordinanza 95/2006 (ECLI:IT:COST:2006:95)
Massima numero 30244
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  06/03/2006;  Decisione del  06/03/2006
Deposito del 10/03/2006; Pubblicazione in G. U. 15/03/2006
Massime associate alla pronuncia:  30243


Titolo
ORD. 95/06 B. BANCA E ISTITUTI DI CREDITO - CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI - CESSIONE DEL CREDITO SENZA IL CONSENSO DEL DEBITORE - DENUNCIATA LESIONE DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI DELLA PERSONA, IRRAZIONALITÀ E LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA CON RIFERIMENTO ALLA CESSIONE DEI CREDITI VERSO LO STATO, ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO E ALLA DISCIPLINA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI, LESIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DELLE PARTI NEL PROCESSO - CENSURA DI NORMA NON APPLICABILE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 111 della Costituzione, dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella parte in cui stabilisce che "nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo". La norma, infatti, non è applicabile nel giudizio a quo, con la conseguenza che la questione sollevata difetta di rilevanza.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  01/09/1993  n. 385  art. 41  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte