Ordinanza 96/2006 (ECLI:IT:COST:2006:96)
Massima numero 30245
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
06/03/2006; Decisione del
06/03/2006
Deposito del 10/03/2006; Pubblicazione in G. U. 15/03/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 96/06. CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE A PUNTI - IMPOSSIBILITÀ DI IDENTIFICARE IL CONDUCENTE AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO - DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO DALLA PATENTE DI GUIDA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITÀ PERSONALE - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA CENSURATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
ORD. 96/06. CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE A PUNTI - IMPOSSIBILITÀ DI IDENTIFICARE IL CONDUCENTE AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO - DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO DALLA PATENTE DI GUIDA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITÀ PERSONALE - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA CENSURATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Testo
Va disposta la restituzione ai giudici remittenti degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, in quanto, successivamente alle ordinanze di remissione, la disposizione censurata, con sentenza n. 27 del 2005, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, sicché si rende necessario valutare se la questione possa ritenersi ancora rilevante alla luce di tale sopravvenuta decisione.
Va disposta la restituzione ai giudici remittenti degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, in quanto, successivamente alle ordinanze di remissione, la disposizione censurata, con sentenza n. 27 del 2005, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, sicché si rende necessario valutare se la questione possa ritenersi ancora rilevante alla luce di tale sopravvenuta decisione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
n.
art. 126
co. 2
decreto legislativo
15/01/2002
n. 9
art. 7
co. 1
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 7
co. 3
legge
01/08/2003
n. 214
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte