Ordinanza 97/2006 (ECLI:IT:COST:2006:97)
Massima numero 30246
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  06/03/2006;  Decisione del  06/03/2006
Deposito del 10/03/2006; Pubblicazione in G. U. 15/03/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 97/06. CIRCOLAZIONE STRADALE - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - IMPOSSIBILITÀ DI IDENTIFICARE IL CONDUCENTE AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO - OBBLIGO DEL CONDUCENTE DI FORNIRE I DATI DEL TRASGRESSORE - DENUNCIATA LIMITAZIONE DELLA LIBERTÀ DI AUTODETERMINAZIONE, DISCRIMINAZIONE IN BASE AL REDDITO, COMPRESSIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - CENSURA DI NORMA INCONFERENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La disposizione censurata si limita, infatti, in via generale, a sanzionare il contegno di chi «senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative» previste dal medesimo codice, laddove è il precedente art. 126-bis, comma 2, a prevedere - nel caso di mancata immediata identificazione del conducente responsabile di un'infrazione stradale comportante l'applicazione della misura della decurtazione del punteggio dalla patente di guida - l'obbligo, a carico del proprietario del veicolo, di comunicare «entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», e a stabilire, in caso di omessa comunicazione, l'applicazione nei confronti del soggetto inadempiente della «sanzione prevista dall'art. 180, comma 8», sicché la questione - diretta a censurare la equiparazione, sotto il profilo delle conseguenze sanzionatorie, del contegno di chi abbia omesso «di comunicare del tutto i dati del trasgressore» e della condotta di chi confessi «di non essere in grado di fornire i dati richiesti, vuoi perché non ricorda, vuoi perché non è a conoscenza di colui che al momento della violazione conduceva il veicolo» - avrebbe dovuto indirizzarsi avverso il predetto art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, poiché il censurato art. 180, comma 8, viene in rilievo solo ai fini dell'identificazione del tipo di sanzione da irrogare.

- Sulla manifesta inammissibilità della questione allorquando non venga individuata correttamente la norma applicabile al giudizio a quo, v. la citata ordinanza n. 237/2005.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 180  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte