Ordinanza 98/2006 (ECLI:IT:COST:2006:98)
Massima numero 30247
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
06/03/2006; Decisione del
06/03/2006
Deposito del 10/03/2006; Pubblicazione in G. U. 15/03/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 98/06. REATI E PENE - EVASIONE - DELITTO COMMESSO DA PERSONA ASSOGGETTATA A PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO PER UN REATO DAL QUALE È STATA POI ASSOLTA CON SENTENZA DIVENUTA IRREVOCABILE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN DANNO DEL CITTADINO INGIUSTAMENTE DETENUTO, COMPRESSIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, DELLA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO, DEL DIRITTO DI DIFESA, VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELL'IMPUTATO E DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO - QUESTIONE MERAMENTE INTERPRETATIVA CON 'PETITUM' AMBIVALENTE E INDETERMINATO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 98/06. REATI E PENE - EVASIONE - DELITTO COMMESSO DA PERSONA ASSOGGETTATA A PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO PER UN REATO DAL QUALE È STATA POI ASSOLTA CON SENTENZA DIVENUTA IRREVOCABILE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN DANNO DEL CITTADINO INGIUSTAMENTE DETENUTO, COMPRESSIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, DELLA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO, DEL DIRITTO DI DIFESA, VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELL'IMPUTATO E DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO - QUESTIONE MERAMENTE INTERPRETATIVA CON 'PETITUM' AMBIVALENTE E INDETERMINATO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 385 del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 13, 16, 24, 27 e 111 della Costituzione, in quanto la norma in questione, nel sanzionare la condotta di chi evade, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, non renderebbe chiaro - secondo la prospettazione del remittente - se la legalità dell'arresto o della detenzione debba essere valutata sul piano formale (nel senso che presupponga un provvedimento restrittivo emesso nel rispetto della legge) o sostanziale (nel senso che trovi origine in un provvedimento restrittivo fondato nel merito e quindi giusto). Infatti, il giudice a quo, per un verso, omette di risolvere il dubbio interpretativo non prendendo posizione in ordine al problema ermeneutico enunciato e, per altro verso, formula un petitum ambivalente e indeterminato.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 385 del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 13, 16, 24, 27 e 111 della Costituzione, in quanto la norma in questione, nel sanzionare la condotta di chi evade, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, non renderebbe chiaro - secondo la prospettazione del remittente - se la legalità dell'arresto o della detenzione debba essere valutata sul piano formale (nel senso che presupponga un provvedimento restrittivo emesso nel rispetto della legge) o sostanziale (nel senso che trovi origine in un provvedimento restrittivo fondato nel merito e quindi giusto). Infatti, il giudice a quo, per un verso, omette di risolvere il dubbio interpretativo non prendendo posizione in ordine al problema ermeneutico enunciato e, per altro verso, formula un petitum ambivalente e indeterminato.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 385
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte