Ordinanza 100/2006 (ECLI:IT:COST:2006:100)
Massima numero 30249
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  06/03/2006;  Decisione del  06/03/2006
Deposito del 10/03/2006; Pubblicazione in G. U. 15/03/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 100/06. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO - COMUNICAZIONE DEL RICORSO, A CURA DELLA SEGRETERIA DEL TAR, ALL'AMMINISTRAZIONE CONVENUTA, IN LUOGO DELLA NOTIFICA DEL RICORSO ALL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DEL RICORRENTE - DENUNCIATA INADEGUATEZZA DELLA COMUNICAZIONE AD ASSICURARE IL RISPETTO DEI PRINCIPI DEL CONTRADDITTORIO E DEL GIUSTO PROCESSO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dell'art. 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, il quale prescrive testualmente: "il ricorso è depositato nella segreteria della quinta sezione con copia del giudicato. Il segretario ne dà immediata comunicazione al Ministero competente, il quale, entro venti giorni dalla ricevuta comunicazione, può trasmettere le sue osservazioni alla segreteria. Spirato il termine, il Presidente, in fine del ricorso, destina il consigliere per farne relazione alla sezione, nel giorno che all'uopo designa". La Corte ha, infatti, riconosciuto la piena natura legislativa della norma censurata ed ha affermato che la forma di comunicazione prescelta dalla norma censurata (strumento della comunicazione) appare compatibile con il vigente ordinamento costituzionale, nel senso che, al pari della notificazione, costituisce mezzo idoneo ad assicurare quelle garanzie di conoscenza e di ufficialità necessarie per il rispetto dei principi della difesa in giudizio ex art. 24, secondo comma, Cost, e del contraddittorio, quale presupposto del "giusto processo" ex art. 111, secondo comma, Cost, ma a condizione che la si integri nel senso di prevedere un obbligo di comunicare l'atto nella sua interezza, in tempo utile e in modo da consentire alla pubblica amministrazione una effettiva conoscenza della domanda e l'articolazione tempestiva dei mezzi di difesa.

- Sentenza citata n. 441/2005.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  17/08/1907  n. 642  art. 91  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte