Ordinanza 101/2006 (ECLI:IT:COST:2006:101)
Massima numero 30250
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  06/03/2006;  Decisione del  06/03/2006
Deposito del 10/03/2006; Pubblicazione in G. U. 15/03/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 101/06. PROCEDIMENTO CIVILE - TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZA DI PRIMO GRADO - AUTOMATICA EFFICACIA ESECUTIVA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE SENTENZE EMESSE DAI TRIBUNALI ORDINARI, COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 205, primo comma, del regio decreto 11 novembre 1933, n. 1775, nella parte in cui non prevede l'automatica efficacia esecutiva delle sentenze rese in prime cure dal Tribunale regionale delle acque pubbliche. La norma impugnata, infatti presenta spiccati caratteri di specialità rispetto alle vigenti norme del codice di rito, delle quali può farsi applicazione nel processo davanti ai Tribunali regionali ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche solo nei limiti indicati nel testo unico del 1933, il quale delinea un sistema caratterizzato dall'intreccio di interessi di varia natura, pubblici e privati, che non consente di operare integrazioni, attingendo alle corrispondenti norme del codice di rito, al di fuori dei casi in cui il rinvio a queste ultime sia espressamente disposto, dal momento che ogni ulteriore intervento sistematico resta riservato alla discrezionalità del legislatore, da esercitarsi nei limiti della ragionevolezza. D'altro canto la giurisprudenza costituzionale ha già avuto occasione di escludere l'esistenza di un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali tra diversi tipi di giudizio, ben potendo i rispettivi ordinamenti processuali differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante, per l'appunto, dal tipo di configurazione del processo e dalle situazioni sostanziali dedotte in giudizio.

- Sentenze citate n. 251/1989, n. 82/1996.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  11/11/1933  n. 1775  art. 205  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte