Sentenza 267/2022 (ECLI:IT:COST:2022:267)
Massima numero 45255
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente de PRETIS  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  23/11/2022;  Decisione del  23/11/2022
Deposito del 22/12/2022; Pubblicazione in G. U. 28/12/2022
Massime associate alla pronuncia:  45252  45253  45254  45256


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Tutela delle autonomie speciali - Clausola di maggior favore (nel caso di specie: per la Regione autonoma Valle d'Aosta) - Applicazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., a condizione del carattere maggiormente favorevole rispetto al regime statutario - Limite - Rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. (Classif. 113006).

Testo

In virtù della c.d. clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, la Regione autonoma Valle d'Aosta, per effetto dell'applicazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., è titolare della competenza legislativa residuale in materia di organizzazione amministrativa del personale, che rappresenta, in questo specifico contesto, una forma di autonomia più ampia di quella primaria già attribuitale dall'art. 2 dello statuto speciale e incontra il limite delle «norme fondamentali di riforma economico-sociale». (Precedenti: S. 58/2021 - mass. 43759; S. 77/2020 - mass. 42525; S. 119/2019 - mass. 42772; S. 241/2018 - mass. 40601).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

legge costituzionale  art. 10

Altri parametri e norme interposte