Sentenza 102/2006 (ECLI:IT:COST:2006:102)
Massima numero 30252
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  08/03/2006;  Decisione del  08/03/2006
Deposito del 17/03/2006; Pubblicazione in G. U. 22/03/2006
Massime associate alla pronuncia:  30251


Titolo
SENT. 102/06 B. UNIVERSITÀ E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - NORME DELLA REGIONE CAMPANIA - ACCORDI DI PROGRAMMA TRA MINISTERO, ATENEI E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI COME STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE, NONCHÉ INCOMPATIBILITÀ TRA LA PARTECIPAZIONE AL COMITATO DI INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE E LE FUNZIONI DI RETTORE, PRESIDENTE DI POLO, PRESIDE DI FACOLTÀ E QUALSIASI ALTRO INCARICO DI DIREZIONE ACCADEMICA - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DELL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA E DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DELLO STATO NELLA MATERIA DELL'ISTRUZIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, lettera d), e 3, comma 4, della legge della Regione Campania 20 dicembre 2004, n. 13, censurati in riferimento agli artt. 117, comma sesto, 33, comma sesto, e 117, comma secondo, lettera n), Cost. L'art. 2, comma 2, lettera d), esprime l'impegno della Regione a recepire gli accordi di programma tra ministero, atenei ed altri soggetti pubblici e privati nel proprio piano triennale di interventi finalizzati al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1 della legge e ciò non può comportare alcuna violazione delle competenze statali. L'art. 3, comma 4, stabilisce che i tre docenti universitari a tempo pieno che compongono il comitato di indirizzo e programmazione, all'atto di accettazione della nomina e nel corso del mandato, non possono ricoprire le funzioni di rettore, presidente di polo, preside di facoltà. Tale norma prevede un'incompatibilità univoca, poiché la qualità di componente del comitato non impedisce al docente di assumere le funzioni di rettore etc. ma stabilisce che, in tal caso, egli non può continuare a far parte del comitato: se così è, è evidente l'insussistenza dei vizi di costituzionalità prospettati con riferimento alle regole del riparto di competenze fra Stato e Regioni in materia di istruzione, poiché la norma impugnata non incide sullo status dei docenti universitari ma determina solo i requisiti soggettivi per la partecipazione ad un organo regionale la cui disciplina non può che competere alla Regione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  20/12/2004  n. 13  art. 2  co. 2

legge della Regione Campania  20/12/2004  n. 13  art. 3  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 33  co. 6

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte