Sentenza 103/2006 (ECLI:IT:COST:2006:103)
Massima numero 30255
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
08/03/2006; Decisione del
08/03/2006
Deposito del 17/03/2006; Pubblicazione in G. U. 22/03/2006
Titolo
SENT. 103/06 C. AMBIENTE (TUTELA DELL') - INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - NORME DELLA REGIONE ABRUZZO - TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA CON TENSIONE NON SUPERIORE A 150 KV - MISURE DI PRESCRIZIONE E INCENTIVAZIONE RIVOLTE AI GESTORI PER L'UTILIZZO DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI SUL MERCATO - RICORSO DEL GOVERNO - LESIONE DELLA COMPETENZA STATALE IN MATERIA DI POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 103/06 C. AMBIENTE (TUTELA DELL') - INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - NORME DELLA REGIONE ABRUZZO - TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA CON TENSIONE NON SUPERIORE A 150 KV - MISURE DI PRESCRIZIONE E INCENTIVAZIONE RIVOLTE AI GESTORI PER L'UTILIZZO DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI SUL MERCATO - RICORSO DEL GOVERNO - LESIONE DELLA COMPETENZA STATALE IN MATERIA DI POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11 nella parte in cui prevede che la Regione possa prescrivere ai gestori l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato anche in relazione alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con tensione non superiore a 150 Kv. Nel settore della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica esistono esigenze di unitarietà nella determinazione, tra l'altro, dei criteri tecnici, che non ammettono interferenze da parte delle Regioni. Deve essere riconosciuto esclusivamente allo Stato, in questa materia, il compito di prescrivere l'utilizzo di determinate tecnologie, sia al fine di assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e di promuovere l'innovazione tecnologica, sia al fine di assicurare unitarietà ed uniformità alla rete nazionale.
- Che non siano ammesse norme regionali che, imponendo ai gestori che operano a livello regionale l'utilizzo di distinte tecnologie, possano produrre una elevata diversificazione della rete di distribuzione dell'energia elettrica, con notevoli inconvenienti sul piano tecnico ed economico si legge in sentenza n. 336/2005.
- Sulle esigenze di unitarietà nel settore della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica v. citata, sentenza n. 7/2004.
Illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11 nella parte in cui prevede che la Regione possa prescrivere ai gestori l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato anche in relazione alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con tensione non superiore a 150 Kv. Nel settore della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica esistono esigenze di unitarietà nella determinazione, tra l'altro, dei criteri tecnici, che non ammettono interferenze da parte delle Regioni. Deve essere riconosciuto esclusivamente allo Stato, in questa materia, il compito di prescrivere l'utilizzo di determinate tecnologie, sia al fine di assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e di promuovere l'innovazione tecnologica, sia al fine di assicurare unitarietà ed uniformità alla rete nazionale.
- Che non siano ammesse norme regionali che, imponendo ai gestori che operano a livello regionale l'utilizzo di distinte tecnologie, possano produrre una elevata diversificazione della rete di distribuzione dell'energia elettrica, con notevoli inconvenienti sul piano tecnico ed economico si legge in sentenza n. 336/2005.
- Sulle esigenze di unitarietà nel settore della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica v. citata, sentenza n. 7/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
03/03/2005
n. 11
art. 2
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte