Sentenza 103/2006 (ECLI:IT:COST:2006:103)
Massima numero 30256
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  08/03/2006;  Decisione del  08/03/2006
Deposito del 17/03/2006; Pubblicazione in G. U. 22/03/2006
Massime associate alla pronuncia:  30253  30254  30255  30257


Titolo
SENT. 103/06 D. AMBIENTE (TUTELA DELL') - INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - NORME DELLA REGIONE ABRUZZO - CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DELLE ANTENNE PER LA TELEFONIA MOBILE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATO CONTRASTO CON LE ESIGENZE DI UNITARIETÀ SOTTESE ALLE DISPOSIZIONI STATALI CHE REGOLAMENTANO IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO RELATIVO ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11 censurato in riferimento all'art. 117 Cost. Il ricorrente muove, infatti, dall'erroneo presupposto interpretativo secondo cui la disposizione de qua conterrebbe norme relative al procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di impianti di comunicazione elettronica, in contrasto con le esigenze di unitarietà sottese alle disposizioni statali (art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003) che regolano la materia. In realtà, la disposizione impugnata si limita a disciplinare i criteri di localizzazione degli impianti, stabilendo che il Comune definisce i siti tecnologici dove saranno localizzate o delocalizzate le antenne per telefonia mobile: nel dettare tale norma la Regione ha esercitato la propria competenza legislativa, che comprende la determinazione dei criteri localizzativi e degli standards urbanistici afferenti all'uso del proprio territorio, a condizione che siano rispettate le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti.

- V., citata, sentenza n. 307/2003.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  03/03/2005  n. 11  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte