Sentenza 103/2006 (ECLI:IT:COST:2006:103)
Massima numero 30256
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
08/03/2006; Decisione del
08/03/2006
Deposito del 17/03/2006; Pubblicazione in G. U. 22/03/2006
Titolo
SENT. 103/06 D. AMBIENTE (TUTELA DELL') - INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - NORME DELLA REGIONE ABRUZZO - CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DELLE ANTENNE PER LA TELEFONIA MOBILE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATO CONTRASTO CON LE ESIGENZE DI UNITARIETÀ SOTTESE ALLE DISPOSIZIONI STATALI CHE REGOLAMENTANO IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO RELATIVO ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 103/06 D. AMBIENTE (TUTELA DELL') - INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - NORME DELLA REGIONE ABRUZZO - CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DELLE ANTENNE PER LA TELEFONIA MOBILE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATO CONTRASTO CON LE ESIGENZE DI UNITARIETÀ SOTTESE ALLE DISPOSIZIONI STATALI CHE REGOLAMENTANO IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO RELATIVO ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11 censurato in riferimento all'art. 117 Cost. Il ricorrente muove, infatti, dall'erroneo presupposto interpretativo secondo cui la disposizione de qua conterrebbe norme relative al procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di impianti di comunicazione elettronica, in contrasto con le esigenze di unitarietà sottese alle disposizioni statali (art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003) che regolano la materia. In realtà, la disposizione impugnata si limita a disciplinare i criteri di localizzazione degli impianti, stabilendo che il Comune definisce i siti tecnologici dove saranno localizzate o delocalizzate le antenne per telefonia mobile: nel dettare tale norma la Regione ha esercitato la propria competenza legislativa, che comprende la determinazione dei criteri localizzativi e degli standards urbanistici afferenti all'uso del proprio territorio, a condizione che siano rispettate le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti.
- V., citata, sentenza n. 307/2003.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11 censurato in riferimento all'art. 117 Cost. Il ricorrente muove, infatti, dall'erroneo presupposto interpretativo secondo cui la disposizione de qua conterrebbe norme relative al procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di impianti di comunicazione elettronica, in contrasto con le esigenze di unitarietà sottese alle disposizioni statali (art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003) che regolano la materia. In realtà, la disposizione impugnata si limita a disciplinare i criteri di localizzazione degli impianti, stabilendo che il Comune definisce i siti tecnologici dove saranno localizzate o delocalizzate le antenne per telefonia mobile: nel dettare tale norma la Regione ha esercitato la propria competenza legislativa, che comprende la determinazione dei criteri localizzativi e degli standards urbanistici afferenti all'uso del proprio territorio, a condizione che siano rispettate le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti.
- V., citata, sentenza n. 307/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
03/03/2005
n. 11
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte