Sentenza 103/2006 (ECLI:IT:COST:2006:103)
Massima numero 30257
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
08/03/2006; Decisione del
08/03/2006
Deposito del 17/03/2006; Pubblicazione in G. U. 22/03/2006
Titolo
SENT. 103/06 E. AMBIENTE (TUTELA DELL') - INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - NORME DELLA REGIONE ABRUZZO - PASSAGGIO DI ELETTRODOTTO IN AREE SOGGETTE A VINCOLI - PARERE DELLA REGIONE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA INVASIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLO STATO IN MATERIA DI TUTELA DEI BENI CULTURALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 103/06 E. AMBIENTE (TUTELA DELL') - INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - NORME DELLA REGIONE ABRUZZO - PASSAGGIO DI ELETTRODOTTO IN AREE SOGGETTE A VINCOLI - PARERE DELLA REGIONE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA INVASIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLO STATO IN MATERIA DI TUTELA DEI BENI CULTURALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11, che ha modificato l'art. 16, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45, anch'esso oggetto di autonoma impugnazione, censurato in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.: secondo il rimettente le norme, nel prevedere che il parere della Regione sulla installazione di elettrodotti in zone del territorio regionale soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché dagli strumenti urbanistici, sia subordinato alla condizione che l'elettrodotto o parte di esso corra in cavo sotterraneo, invaderebbero la competenza legislativa dello Stato in materia di beni culturali. In realtà, le norme non pongono alcun nuovo vincolo diretto su determinate aree, ma si limitano a prescrivere una modalità di costruzione dell'elettrodotto (mediante interramento dei cavi o di parte di essi) su zone già soggette a vincoli statali o regionali, che si risolve in una prescrizione di dettaglio attinente al governo e uso del territorio e quindi rientrante nella potestà legislativa concorrente regionale.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11, che ha modificato l'art. 16, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45, anch'esso oggetto di autonoma impugnazione, censurato in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.: secondo il rimettente le norme, nel prevedere che il parere della Regione sulla installazione di elettrodotti in zone del territorio regionale soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché dagli strumenti urbanistici, sia subordinato alla condizione che l'elettrodotto o parte di esso corra in cavo sotterraneo, invaderebbero la competenza legislativa dello Stato in materia di beni culturali. In realtà, le norme non pongono alcun nuovo vincolo diretto su determinate aree, ma si limitano a prescrivere una modalità di costruzione dell'elettrodotto (mediante interramento dei cavi o di parte di essi) su zone già soggette a vincoli statali o regionali, che si risolve in una prescrizione di dettaglio attinente al governo e uso del territorio e quindi rientrante nella potestà legislativa concorrente regionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
13/12/2004
n. 45
art. 16
co. 5
legge della Regione Abruzzo
03/03/2005
n. 11
art. 5
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte